Sulla forma di governo regionale: il Presidente della Regione non è un componente del Consiglio regionaleCorte costituzionale, sentenza 9-13 gennaio 2006, n. 3

13.01.2006

Corte costituzionale, sentenza 9-13 gennaio 2006, n. 3

Il Governo ha impugnato la legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), censurando i seguenti articoli: l’art. 7, comma 2; l’art. 4, comma 1; l’art. 6 comma 2, l’art. 21, l’art. 25, commi 2, 3 e 4, per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera g), Cost., 122, 123, e dell’art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli articoli 6, comma 2, 7, comma 2, 21 e 25, commi 2, 3 e 4, della legge regionale impugnata, mentre si è pronunciata per l’infondatezza della questione riguardante dell’art. 4, comma 1, secondo cui «Il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale».
Secondo la Corte, dato che la suddetta legge regionale prevede espressamente che tali disposizioni si applichino solo «a seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto regionale», non vi sono problemi attinenti al fatto che la composizione del Consiglio regionale è materia riservata alla fonte statutaria. In secondo luogo, l’articolo censurato non contrasta neanche con i parametri statutari in virtù dei quali il numero dei componenti del Consiglio medesimo è fissato in quarantadue, e non quarantatre: coerentemente con le scelte sulla forma di governo è da escludere, infatti, “che il legislatore statutario della Regione Marche abbia inteso considerare il Presidente della Giunta regionale un componente del Consiglio regionale come gli altri membri di esso, come viceversa è espressamente previsto per il Presidente del medesimo Consiglio, la cui elezione avviene tra i consiglieri”.

a cura di Rosella Di Cesare