Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio-1 febbraio 2006, n. 30
Il Governo ha impugnato due specifiche disposizioni dell’art. 20, comma 2, lettere g) e j), della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 46, recante Interventi a sostegno degli stranieri immigrati. L’art. 20 di tale legge – le cui finalità, di carattere eminentemente sociale, sono delineate nell’art. 1 – prevede la istituzione, presso la Giunta regionale, di un organismo collegiale, denominato Consulta regionale dell’immigrazione, al quale è demandato il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle specifiche tematiche indicate nell’art. 22 della medesima legge.
La Corte si è pronunciata per l’illegittimità costituzionale del suddetto articolo.
Pur ammettendo che la materia oggetto della censurata legge regionale è di competenza legislativa regionale e pur essendo possibile ipotizzare «forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti ed attribuzioni dello Stato», la Corte afferma che tali forme di collaborazione e di coordinamento «non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati». La legge, inoltre, nel prevedere – fra i componenti dell’organismo collegiale – i rappresentanti di un ente pubblico nazionale e di una articolazione della pubblica amministrazione, attribuisce, in capo a tali rappresentanti, nuove e specifiche attribuzioni pubbliche, in contrasto con un modello unitario che garantisce la stessa funzionalità ed il buon andamento.