Sulla tutela dei soggetti portatori di patologie o intolleranze alimentari nella ristorazione differenziata della pubblica amministrazione

28.12.2005

Corte costituzionale, 28 dicembre 2005 n. 467

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Campania

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2 per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. m) (competenza esclusiva statale sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali) e dell’art. 117, co. 3 (lesione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute); a detta del ricorrente, la norma impugnata disciplinerebbe infatti una prestazione sanitaria in senso riduttivo rispetto al livello essenziale di assistenza individuato dalla normativa statale, escludendo i sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al sesto mese di età, dall’erogazione di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
Inoltre, il ricorrente ha impugnato l’art. 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, che, dettando l’obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all’alimentazione a carico di tutte le amministrazioni pubbliche (e quindi non solo dell’amministrazione regionale), contrasterebbe con il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva preliminarmente che oggetto specifico della normativa regionale impugnata è la disciplina degli interventi finalizzati alla tutela delle intolleranze alimentari nella ristorazione differenziata della Pubblica Amministrazione. Data la finalità perseguita, è evidente che l’introduzione in questo contesto normativo di prodotti alimentari destinati ai lattanti si sarebbe collocata al di fuori dell’ambito operativo proprio della legge regionale, che correttamente individua i fruitori della ristorazione differenziata nei soli soggetti portatori delle patologie o intolleranze alimentari determinate dalla legislazione nazionale, non anche nei lattanti di madri sieropositive fino ai sei mesi.
Tale scelta non esclude d’altronde che l’erogazione dei sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive, esplicitamente inclusa tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal DPCM 29 novembre 2001, debba comunque essere garantita dalla Regione Campania. Lo scrutinio di costituzionalità operato in riferimento al parametro dell’art. 117, co. 2, lett. m) rende inutile l’ulteriore esame della questione sotto il profilo della presunta violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute.
Analogamente, deve essere escluso che l’art. 4 impugnato configuri una lesione del principio di leale collaborazione: la competenza legislativa concorrente di cui la Regione dispone sia in materia di tutela della salute che in materia di alimentazione, nonché la stessa competenza amministrativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera riconosciuta alla Regione dal d.lgs. n. 502 del 1992 attribuiscono infatti alla Regione il diritto di disciplinare la materia in esame con norme cogenti per tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio regionale.

Decisione della Corte:
La Corte giudica non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente in relazione agli artt. 1 e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2.

Giurisprudenza richiamata:
– sulla possibilità per il ricorrente di contestare la legittimità costituzionale di una norma di legge regionale contemporaneamente alla luce del secondo e del terzo comma dell’art. 117 Cost.: Corte costituzionale, sent. n. 162 del 2004.

a cura di Elena Griglio