Sul diritto degli stranieri invalidi civili ad usufruire a parità con i cittadini italiani della circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico

02.12.2005

Corte costituzionale, 2 dicembre 2005 n. 432

Giudizio di legittimità costituzionale sollevato in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’art.8, comma 2 della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1, nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia tra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalidi per cause civili.

Secondo il giudice rimettente, la norma impugnata contrasterebbe con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., con il diritto alla tutela della salute (art. 32 Cost.) e al lavoro (art.35, comma 1 Cost.), nonché con la riserva di legislazione statale circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sull’intero territorio nazionale (art. 117, co. 2, lett. m) Cost.).

Argomentazioni della Corte:

La Corte ribadisce preliminarmente che il principio costituzionale di uguaglianza non tollera discriminazioni tra la posizione del cittadino e quella dello straniero solo quando riferito al godimento dei diritti involabili dell’uomo. E’, infatti, in virtù di tale principio che, a tutela del nucleo irrinunciabile del diritto alla salute costituzionalmente protetto, vanno garantite anche agli stranieri irregolari quelle prestazioni sanitarie che risultino indifferibili ed urgenti.

Rispetto a tale principi di fondo, è da escludersi che la scelta della regione Lombardia di garantire un diritto alla circolazione gratuita sui mezzi del trasporto pubblico agli invalidi residenti in Lombardi configuri una prestazione essenziale o minimale. Ciononostante, il carattere facoltativo, in quanto eccedente i limiti dell’essenziale, del regime di favore introdotto dalla Regione Lombardia non esclude che l’individuazione delle categorie dei beneficiari debba continuare ad essere operata in ossequio al principio di ragionevolezza.

Nel caso di specie, il requisito della cittadinanza, come condizione ulteriore a quella del grado di invalidità al 100% utilizzata dal legislatore per individuare la categoria dei beneficiari della prestazione, finisce per introdurre elementi di distinzione assolutamente arbitrari ed incoerenti. Tale previsione si pone peraltro in netta contraddizione con i principi fondamentali di cui all’art.41 del d.lgs. n. 286 del 1998 e agli artt.2, 3, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che equiparano ai cittadini gli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno ai fini della fruizione di determinate provvidenze o prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art.3 Cost., dell’art. 8, comma 2 della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1, nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione tra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili.

Giurisprudenza richiamata:

– sul principio costituzionale di uguaglianza in rapporto al godimento dei diritti inviolabili dell’uomo: Corte costituzionale, sent. n. 62 del 1994

– sul nucleo irrinunciabile di tutela della salute che deve essere riconosciuto anche agli stranieri, indipendentemente dalla loro posizione giuridica rispetto alle norme sull’ingresso ed il soggiorno nello Stato: Corte costituzionale, sent. n. 509 del 2000 e n. 252 del 2001.

a cura di Elena Griglio