La scuola prova il modello di devolution

30.11.2005

La legge costituzionale di riforma della parte seconda della Costituzione, approvata lo scorso 16 novembre, nel modificare l’articolo 117 Cost., ribadisce quanto già stabilito dalla precedente riforma del Titolo V e dalla sentenza n. 13/2004 della Corte costituzionale.
Il decreto di riforma sul secondo ciclo dell’istruzione approvato lo scorso ottobre aveva già tenuto conto delle competenze attribuite alle regioni, restando nell’ambito della normativa generale e cercando di fare attenzione a possibili invasioni di campo.
In sostanza, l’articolo 39, comma 10, del Disegno di legge N. 2544-D recita:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione».
Anche la gestione del personale è affidata ai governi territoriali: docenti e personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliare) si ritroveranno inquadrati negli organici regionali, al di là dell’ordine e della tipologia scolastica; dal primo ciclo al circuito liceale e all’istruzione w formazione professionale, con contratti nazionali e decentrati che potranno differire da Regione a Regione.

a cura di Rosalba Picerno