La Commissione Europea torna sulla disciplina italiana che prevede la sospensione automatica di partecipazioni superiori al 2% nel capitale di imprese operanti nei settori energetici liberalizzati

29.11.2005

La Commissione Europea chiede allo Stato italiano di conformarsi alla sentenza 2 giugno 2005 della Corte di Giustizia (causa C-174/04) nella quale il giudice comunitario aveva ritenuto che la previsione della sospensione automatica dei diritti di voto inerenti a partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas, quando queste partecipazioni erano detenute da imprese pubbliche straniere non quotate in mercati finanziari regolamentati e che beneficiano del proprio mercato nazionale di una posizione dominante, costituisse una violazione dell’articolo 56 del Trattato.
Più in particolare, oggetto di censura era stato il decreto legge 25 maggio 2001, n. 192 convertito in legge dalla legge 20 luglio 2001, n. 301. Ad avviso della Corte, infatti, la sospensione automatica dei diritti di voto prevista per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici, impedendo una partecipazione effettiva degli investitori alla gestione ed al controllo delle imprese operanti nei settore dell’elettricità e del gas, si configurava come una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
La Corte aveva altresì rilevato che l’aver circoscritto la limitazione dei diritti di voto ai soli casi in cui erano coinvolte imprese pubbliche beneficianti nel loro mercato nazionale di una posizione dominante, non potesse far venire meno il carattere restrittivo della misura introdotta e che il rafforzamento della struttura concorrenziale del mercato non poteva essere considerata una valida giustificazione alla restrizione della libertà di circolazione.
Successivamente alla pronuncia del 2 giugno 2005, lo Stato italiano ha apportato delle modifiche alla disciplina delineata dal d.l. 192/2001 introducendo, con la legge 13 luglio 2005, n. 131[1], l’articolo 3 bis con il quale si prevede che la sospensione dei diritti di voto per le partecipazioni eccedenti il 2% non opera nei confronti di quei soggetti “controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell’Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorità degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l’apertura del mercato, promuovendo l’effettivo esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea nell’accesso ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale”.
Ad avviso della Commissione, le modifiche introdotte non danno compiuta esecuzione alla sentenza della Corte e si rendono pertanto necessarie delle delucidazioni in ordine alle disposizioni introdotte.
Maggiori informazioni sulle procedure di infrazione promosse contro gli Stati membri sono disponibili al seguente indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm

[1] Legge 13 luglio 2005, n. 131 recante conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 maggio 2005, n. 81 “Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas”.
a cura di Luigi Alla