E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/01, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 76 Cost..

29.10.2005

Il Tar Calabria, sez. di Reggio Calabria, con ordinanza n. 812 del 27 gennaio 2004 ed il Tar Campania, con ordinanza n. 1041 del 17 settembre 2004, sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/01, che attribuisce le controversie relative alle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro sorte anteriormente al 30 giugno 1998 all’A.G.A., limitatamente all’inciso “solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
In particolare il giudice a quo ha sostenuto sussistere: a) una violazione dell’art. 3 Cost. per “ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, cui è imposto il suddetto termine di decadenza, ed i dipendenti privati, per i quali valgono gli ordinari termini di prescrizione”;
b) una violazione dell’art. 24 e dell’art. 113 Cost., in quanto “un termine di decadenza così ristretto non trova giustificazione in alcun interesse generale dell’ordinamento e rende oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale del pubblico dipendente”; c) una violazione dell’art. 76 Cost, per violazione della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, in quanto “l’imposizione di un termine di decadenza per agire dinanzi all’A.G.A. non costituisce misura processuale e, comunque, avrebbe dovuto riferirsi solo alle controversie trasferite al G.O., non anche a quelle rimaste all’A.G.A.” (quest’ultima questione è stata sollevata solo dal Tar Calabria).

Riuniti i giudizi per sostanziale identità delle questioni proposte, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/01, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 76 , sollevata dal Tar Calabria; e la manifesta infondatezza della questione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/01, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 sollevata dal Tar Campania.

Il termine del 15 settembre 2000 non rappresenta il confine tra la giurisdizione dell’A.G.A. e l’A.G.O., ma “deve ritenersi termine di decadenza per l’esercizio del diritto di azione”.
(In particolare) La questione sollevata dal Tar Calabria è manifestamente inammissibile in quanto la proposizione della controversia è avvenuta con ricorso notificato anteriormente al 15 settembre 2000, anche se depositato in data successiva. Infatti, ai sensi dell’art. 36 RD n. 1054/24 e degli artt. 19, 21 e 23-bis l. n. 1034/71, “la controversia deve ritenersi proposta e, conseguentemente, impedita ogni decadenza, con la notifica del ricorso, assumendo il deposito del ricorso rilevanza esclusivamente al fine della sua procedibilità”.
Non sussiste una violazione dell’art. 3 Cost. in quanto “la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati è ragionevolmente giustificata dall’esigenza di contenere gli effetti, temuti dal legislatore come pregiudizievoli per il regolare svolgimento dell’attività giurisdizionale, prodotti dal trasferimento della competenza giurisdizionale all’A.G.O. e dal temporaneo mantenimento di tale competenza in capo ai tribunali amministrativi”.
Non sussiste la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. in quanto l’apposizione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi “non rende oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale”.

Su: http://www.giurcost.org/decisioni/index.html;

a cura di Daniela Bolognino