Qual è l’ambito di estensione del potere del Presidente della Camera nella predisposizione dell’ordine del giorno di seduta?

18.10.2005

Nel corso della seduta dell’Assemblea della Camera dell’11 ottobre 2005, nell’ambito dell’esame del testo unificato delle proposte di legge Soro ed abbinate: Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (A.C. 2620-2712-3304-3560-5613-5651-5652-5908-6052), l’onorevole Boccia (Margherita, DL-L’Ulivo), intervenendo sull’ordine dei lavori, pone la questione relativa all’esistenza o meno di un margine discrezionale nell’esercizio dei poteri presidenziali di formazione dell’ordine del giorno di seduta, esercitati ai sensi dell’articolo 26, c.2 del r.C., lamentando nella specie la soppressione di un argomento iscritto invece in calendario, da trattarsi come terzo punto in quella seduta.
Il Presidente della Camera ricorda che, ai sensi del citato disposto regolamentare, il Presidente forma l’ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati: in tal senso, il potere presidenziale in questione non può ritenersi limitato ad una meccanica riproduzione degli argomenti inseriti in calendario. Tenuto conto della rilevanza della proposta di legge in materia elettorale e del fatto che per essa è stato predisposto un contingentamento pari a 16 ore per il seguito dell’esame – contingentamento ben superiore alla capienza della giornata odierna -, l’ordine del giorno è stato limitato al solo seguito dell’esame della proposta di legge in materia elettorale. Il Presidente ricorda come anche in altre occasioni si è avvalso di analoghe facoltà in presenza di provvedimenti di particolare rilievo.

a cura di Piero Gambale