La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato chiedendo alla Corte di dichiarare «che non spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la Regione, il Presidente dell’Autorità portuale di Trieste» e, conseguentemente, di annullare il decreto 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la delibera 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri. Contestualmente al conflitto di attribuzioni è stato presentato anche un ricorso per via principale contro gli atti aventi forza di legge quali presupposti dell’atto amministrativo che in questa sede si ritiene illegittimo.In via generale, per la Corte è possibile l’esame nel merito della questione purché il soggetto che solleva conflitto di attribuzione lamenti che “la menomazione delle sue attribuzioni è autonomamente imputabile al provvedimento impugnato, e non già a questo quale mero e puntuale provvedimento attuativo ed esecutivo della norma censurata di incostituzionalità (sentenza n. 206 del 1975; sentenza n. 245 del 1985), dovendosi escludere che il conflitto di attribuzione costituisca sede idonea per lamentare l’illegittimità costituzionale di leggi delle quali il provvedimento amministrativo costituisce applicazione (sentenza n. 472 del 1995)”.
Nel caso in esame, la Regione indica quale causa della menomazione delle sue prerogative non la circostanza che lo Stato si sarebbe appropriato di un potere che, viceversa, spetterebbe alla Regione, ma esclusivamente la circostanza che lo Stato avrebbe esercitato malamente tale potere in danno della Regione, e cioè «senza previa intesa» con essa: risulta evidente, perciò, che le censure sono indirettamente riferite alle norme di legge da cui discende il provvedimento.
Per queste ragioni, nettamente in contrasto con l’orientamento manifestato dalla Corte, il giudice delle leggi si è pronunciato per l’inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni.
In tema di conflitto di attribuzione sulle nomine Corte costituzionale, sentenza 11-14 ottobre 2005, n.386
13.10.2005