Sulla legittimità costituzionale del c.d. “spoil system” previsto dall’art. 55, 4° co., del nuovo Statuto della Regione Lazio.

11.10.2005

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, 4° co., dello Statuto della Regione Lazio (approvato con la legge regionale 11 novembre 2004, n.1), nella parte in cui prevede la cessazione di diritto dell’incarico di direttore generale dell’A.S.L., in conseguenza dell’insediamento del nuovo Consiglio Regionale e salva riconferma deliberata dallo stesso Consiglio Regionale, per contrasto con l’art. 97 Cost. (per la menomazione della stabilità e della autonomia che devono improntare l’operato del dirigente), con l’art. 117, 3° co., Cost. (per la violazione dell’art. 3 bis d.lgs. 30.12.1992, n. 502, come modificato dal d.lgs. 19.6.1999, n 229, che nel regolamentare il rapporto di lavoro dei direttori generali prevede che lo stesso abbia durata compresa tra tre e cinque anni), nonché con l’art. 117, 2° co., Cost. (perché la richiamata normativa regionale incide sul rapporto di lavoro del direttore generale e, quindi, sulla materia dell’ordinamento civile, affidata alla potestà legislativa esclusiva statale).

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a cura di Andrea Pietropaoli


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