Sulla titolarità del potere di nomina laddove emerge un intreccio di interessi locali, regionali, nazionali ed internazionali

07.10.2005

Corte costituzionale, 7 ottobre 2005 n. 378

Giudizi di legittimità costituzionale in via principale sollevati dalle Regioni Campania, Toscana e Friuli Venezia Giulia avverso lo Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Friuli Venezia Giulia

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Le Regioni Campania, Toscana e Friuli Venezia Giulia hanno impugnato l’art. 6 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 e l’art. 1, comma 2 della relativa legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186 per contrasto con gli artt. 117, comma terzo e 118 Cost.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso l’art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17 per violazione dell’art. 117, comma terzo Cost.

Entrambi i ricorsi investono il problema della spettanza e delle relative modalità di esercizio del potere di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, materia questa che risulta disciplinata dall’art. 8, comma 1 della legge n. 84 del 1994 (legge quadro in materia di porti), la quale stabilisce che il Presidente dell’Autorità portuale dei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale è nominato con decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa con la Regione, nell’ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale, designati dagli enti locali e dalle camere di commercio del territorio di riferimento; nel caso in cui nei termini stabili non pervenga alcuna designazione, il Ministro nomina il Presidente, previa intesa con la Regione, tra persone avente i medesimi requisiti.

Rispetto a tale quadro normativo:

– l’art. 6 del d.l. n. 136 del 2004, successivamente modificato dalla legge di conversione, ha previsto che, nel caso in cui entro trenta giorni non si raggiunga l’intesa con la Regione sulla suddetta nomina, è possibile sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata; l’art. 1, comma 2 della relativa legge di conversione n. 186 del 2004, nel modificare il predetto art. 6 del d.l. n. 136, ha stabilito che sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti compiuti in virtù dello stesso art. 6 fino al momento di entrata in vigore della legge di conversione;

– l’art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2004 ha viceversa attribuito al Presidente della Regione i poteri che la norma statale attribuisce al Ministro.

Argomentazioni della Corte:

La Corte osserva preliminarmente che la disposizione di cui all’art. 8, comma 1 della legge n. 84 del 1994, che esige che la nomina del Presidente dell’Autorità portuale sia frutto di una codeterminazione del Ministro e della Regione, non esclude la possibilità di meccanismi idonei a superare la situazione di stallo determinata dal mancato accordo; tali meccanismi tuttavia:

– devono essere attivati solo in via sussidiaria;

– non devono stravolgere il criterio per cui spetta alla legge statale fissare i principi fondamentali della materia;

– non devono declassare l’attività di codeterminazione in una mera attività consultiva;

– devono garantire l’allocazione delle funzioni amministrative secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Tale scelta compiuta dal legislatore statale di affidare al Ministro dei trasporti la nomina del Presidente, in quanto organo di vertice deputato alla tutela di interessi dell’intera comunità nazionale, non può ritenersi destituita di fondamento nel nuovo contesto costituzionale, dovendo piuttosto essere interpretata come principio fondamentale nella nuova materia di potestà concorrente “porti ed aeroporti civili”.

E’ nello, specifico, alla luce di tale principio fondamentale che vanno decise le censure riferite sia alla legge del Friuli n. 17 del 2004 (che evidentemente non rispetta tale principio) che al d.l. n. 136 del 2004 e relativa legge di conversione (che invece legittimamente confermano la competenza ministeriale sulla nomina). In rapporto alle norme statali impugnate dalla Regione Friuli, tuttavia, la Corte osserva come esse tendano a degradare l’intesa prescritta dalla legge n. 84 del 1994 in mero parere non vincolante anche al di fuori delle ipotesi (ovvero quando emerga una esigenza particolarmente pressante di provvedere, nonché un intreccio con materie di competenza esclusiva dello Stato) in cui la Corte costituzionale ha ritenuto che l’istanza del Consiglio dei ministri sia adeguata a superare lo stallo determinato dal mancato raggiungimento dell’intesa. Ne deriva un generale svilimento del potere di codeterminazione riconosciuto alla Regione.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17, nella misura in cui contrasta con il principio fondamentale della legislazione statale secondo il quale il potere di nomina del Presidente dell’Autorità portuale compete, previa intesa con la Regione, al Ministro per le infrastrutture e i trasporti.

Per le medesime ragioni, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità relativa all’art. 6 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, come modificato in sede di conversione, e fondata la questione di legittimità relativa all’art.1, comma 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, per lesione del principio dell’intesa con la Regione nella procedura di nomina del Presidente dell’Autorità portuale.

Giurisprudenza richiamata:

– sulla leale collaborazione come finalizzata a consentire un’adeguata partecipazione della Regione all’esercizio in concreto della funzione amministrativa allocata a livello centrale: Corte costituzionale, sent. n. 6 del 2004

– sull’esigenza che il principio di leale collaborazione si realizzi in una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto (e non in una mera attività consultiva non vincolante): Corte costituzionale, sent. n. 27 del 2004

– sulle caratteristiche che devono contraddistinguere i meccanismi finalizzati a superare la situazione di stallo derivante al mancato raggiungimento dell’intesa: Corte costituzionale, sent. n. 6 del 2004 e n. 62 del 2005

a cura di Elena Griglio