Criteri di legittimità dell’affidamento di incarichi di consulenza.

15.09.2005

Si integra un danno erariale, quando sia accertata l’inutilità e l’improduttività di una spesa destinata a finanziare l’espletamento di compiti o mansioni, i quali, pur se agevolmente riconducibili all’ordinario assetto organizzativo dell’unità operativa considerata, siano stati, invece, oggetto di attribuzione all’esterno, così disattendendo il principio generale, secondo cui la pubblica amministrazione ha il dovere di rinvenire all’interno della propria struttura organizzata (con l’ottimale utilizzazione delle risorse umane e strumentali di cui è dotata per il perseguimento dei propri fini istituzionali) i mezzi necessari alla realizzazione degli stessi.

È ammissibile il conferimento di incarico professionale ad un professionista “terzo” rispetto alla p.a., purché tale scelta discrezionale sia informata ai principi di economicità e razionalità, i quali sono osservati quando la scelta di affidare la consulenza esterna sia stata sussidiaria rispetto alla regola della prioritaria utilizzazione del personale appartenente alla stessa p.a.. Ne deriva che non possono essere conferiti incarichi relativi all’espletamento di attività, funzioni e servizi riservati alla pubblica amministrazione, qualora sia in concreto riscontrabile l’idoneità professionale a svolgerli gli stessi degli organi, degli uffici e dei soggetti facenti parte dell’organizzazione amministrativa.

Non è sanzionabile il conferimento di una consulenza esterna disposta per affrontare e gestire tematiche specifiche non risolvibili dalle ordinarie risorse umane in dotazione della pubblica amministrazione: in tal caso, la straordinarietà e la peculiarità dell’oggetto dell’incarico, con il conseguente giudizio di non annoverabilità dello stesso tra gli ordinari compiti dell’Amministrazione, escludono che l’affidamento dell’incarico di consulenza sia illecito.
http://www.corteconti.it/La-Corte-n/Basilicata/Sezione-Gi/Novit–giu/Sentenza-n.-229-2004-del-16-settembr.doc_cvt.htm

a cura di Andrea Pietropaoli