L’Adunanza Plenaria si pronuncia sull’applicabilità delle regole di trasparenza della P.A. e di diritto di accesso ai relativi atti anche ai soggetti privati (nel caso di speci una società per azioni derivante dalla trasformazione di un ente pubblico) chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico riconoscendo la loro piena valenza così come previsto dall’art. 23 della legge n. 241 del 1990. L’AP ricorda, in proposito, come la giurisprudenza sia venuta chiarendo, sin dall’indomani della emanazione dell’art. 23 della legge n. 241 del 1990, che le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico etc). Tale linea interpretativa ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate all’art. 23 L. 241/1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora, con la recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere – agli effetti dell’assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza – tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono (come nella specie) attività di pubblico interesse.
Sull’applicabilità delle regole di trasparenza della P.A. e di diritto di accesso ai relativi atti anche ai soggetti privati Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 5
05.09.2005