In quali casi la Presidenza può modificare i termini relativi all’esame dei decreti-legge previsti dall’articolo 96-bis del regolamento della Camera?

05.09.2005

Nel corso della seduta dell’Assemblea della Camera del 5 maggio 2005, l’onorevole Boccia (Margherita, DL-L’Ulivo), intervenendo sull’ordine dei lavori, si sofferma sulla comunicazione, resa dal Presidente della Camera, dell’avvenuta trasmissione dal Senato del cosiddetto decreto-legge sulla competitività (c. 5827) e dei tempi previsti per il suo esame in Commissione e in Assemblea: essi, stante l’imminenza della scadenza del decreto-legge (per il 15 maggio) e la probabile posizione della questione di fiducia risultano essere più limitati di quelli previsti dall’art. 96, commi 3 e 4, del regolamento, a causa della ritardata trasmissione da parte del Senato (particolarmente grave anche perché ne è stato significativamente ampliato il contenuto, violando così il senso di un messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica Ciampi). Inoltre, l’onorevole Boccia segnala che nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione ai sensi dell’art.96-bis, comma 2, del regolamento non si dia in alcun modo conto dei presupposti di necessità e di urgenza alla base dell’emanazione del decreto-legge.
Il vicepresidente della Camera Biondi ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 96-bis del regolamento, il Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, può modificare i termini di cui ai commi 3 e 4. E in tal senso vi sono numerosi precedenti. Quanto all’assenza dei presupposti, il Presidente rileva che i parlamentari avranno la facoltà di sollevare le questioni attinenti all’eventuale carenza della straordinaria necessità ed urgenza.

a cura di Piero Gambale