Sull’obbligo per i Comuni di trasmettere alla Regione per eventuali osservazioni il piano urbanistico attuativo

29.07.2005

Corte costituzionale, 29 luglio 2005 n. 343

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevato dal Tribunale amministrativo delle Marche

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il TAR della Marche ha impugnato gli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992 n. 34, nella parte in cui, attribuendo l’approvazione del piano urbanistico attuativo esclusivamente al Consiglio comunale, si limitano a prevedere che il piano attuativo sia depositato prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio, senza tuttavia disciplinarne il preventivo invio alla regione.
A detta del giudice rimettente, le norme impugnate contrasterebbero sia con l’art. 117 Cost. (nell’originaria versione), sia con l’art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva preliminarmente che la questione oggetto di ricorso trova disciplina nell’art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che, nel procedere alla semplificazione delle procedure in materia urbanistica, da un lato elimina l’obbligo della preventiva approvazione regionale del piano urbanistico attuativo, dall’altro lato prescrive che il suddetto piano sia inviato alla Regione per la formulazione di eventuali osservazioni, sulle quali i Comuni sono obbligati ad “esprimersi”.
A detta della Corte, la richiamata procedura di invio preventivo assume il carattere di principio fondamentale.
Tale principio non è stato rispettato dalla legge regionale impugnata, in quanto nella procedura di formazione del piano, pur ammettendo opposizioni ed osservazioni da parte di “chiunque”, non si prevede specificamente l’invio alla Regione (che nella legislazione statale è configurato come un “quid pluris” rispetto all’ordinaria procedura), né a tale invio può essere assimilata la trasmissione di copia del riepilogo informativo statistico dei dati di ogni singolo piano, pur prevista dalla legge regionale impugnata.
La Corte evidenzia infine come nell’attuale versione dell’art. 117 Cost la materia edilizia rientri nel governo del territorio, di legislazione concorrente, sicché anche oggi il principio fondamentale di cui all’art. 47 della legge statale n. 47 del 1985 si impone alla legislazione regionale.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è prevista l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata).

Giurisprudenza richiamata:
– sull’obbligo per le Regioni, nei casi di vigenza sia del vecchio che del nuovo testo dell’art. 117 Cost., di esercitare la propria competenza nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato: Corte costituzionale, sent. n. 200 del 2005

a cura di Elena Griglio