La Commissione ha deciso di deferire alla Corte di giustizia la Francia a causa della sua legislazione in materia di concessioni idroelettriche, che attribuisce un diritto preferenziale al concessionario uscente in caso di rinnovo delle concessioni per opere di utilizzo dell’energia idraulica. La Commissione procederà in modo analogo nei confronti dell’Italia, dato che la legislazione italiana riserva un’analoga preferenza al concessionario uscente e, nella regione Trentino-Alto Adige, alle entità pubbliche locali. La decisione riguardante l’Italia è tuttavia sospesa per un periodo di quattro mesi, poiché a livello nazionale si stanno elaborando modifiche legislative volte a sopprimere tali preferenze. La Commissione ha infine chiesto formalmente alla Spagna di modificare la sua legge nazionale, che non contempla la pubblicazione di gare d’appalto per l’aggiudicazione delle concessioni idroelettriche. Tale richiesta assume la forma di parere motivato, seconda tappa della procedura d’infrazione ex articolo 226 del trattato : in assenza di risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia.
Francia
La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia in merito all’articolo 12 del decreto francese n.94/894 del 13/10/1994. Tale decreto concede la preferenza al concessionario uscente in caso di rinnovo dell’aggiudicazione di concessioni relative ad opere che utilizzano l’energia idraulica. Sono quindi privilegiate la società che dispongono di una concessione e che, di conseguenza, sono già stabilite in Francia. Tale sistema può indurre al mantenimento dei concessionari esistenti a durata indeterminata poiché, alla scadenza delle concessioni, essi possono avvalersi del diritto di preferenza, al fine di ottenere la concessione per un nuovo periodo.
Questo meccanismo snatura la procedura di selezione e impedisce la parità di trattamento tra i vari operatori economici. In pratica la possibilità di accesso degli altri operatori a tali concessioni diventa estremamente remota, se non addirittura teorica, dato che i potenziali candidati rinunciano fin dall’inizio ad impegnarsi nel complesso lavoro tecnico di elaborazione e presentazione dell’offerta per partecipare ad una selezione soggetta a simili condizioni.
Il regime francese è dunque incompatibile con il principio del libero stabilimento, che vieta le restrizioni allo svolgimento di attività economiche a livello transfrontaliero e, in particolare, qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta tra operatori comunitari.
La preferenza in questione non può essere giustificata da motivi connessi alla sicurezza degli impianti o dell’approvvigionamento energetico, poiché il provvedimento non è tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi ed è in ogni caso sproporzionato rispetto ad essi. Il provvedimento può infatti essere sostituito da alternative meno restrittive: imposizione di un capitolato d’oneri preciso, controlli, sanzioni, ecc.
Italia
Per motivi analoghi la Commissione ha deciso di deferire alla Corte di giustizia l’Italia.
La Commissione contesta la preferenza riservata al concessionario uscente, a parità di offerta rispetto ad altri concorrenti in caso di rinnovo delle concessioni di produzione di energia idroelettrica, in virtù dell’articolo 12 del decreto n.79 dell’11/3/1999 (“decreto Bersani”) e la stessa preferenza riservata, in virtù dell’articolo 11 del decreto legislativo n.463 dell’11/11/1999 relativo alla regione autonoma Trentino Alto Adige, agli enti pubblici locali e alle società di loro appartenenza. Quest’ultima preferenza non può essere giustificata da obiettivi di tutela delle collettività e delle autonomie locali.
La decisione della Commissione di adire la Corte di giustizia viene tuttavia sospesa perun periodo di 4 mesi a causa delle modifiche legislative in via di preparazione a livello italiano. Infatti, dopo la pubblicazione della Legge comunitaria nazionale dell’aprile 2005, che delega al governo il compito di modificare i suddetti testi legislativi, oggetto di un parere motivato nel gennaio 2004, le autorità italiane lavorano ad un progetto di decreto legislativo volto a eliminare tutte le preferenze di cui sopra.
Spagna
La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Spagna in merito alla legislazione sulle concessioni idrauliche. Le leggi spagnole n.29/1985 sull’acqua e n.54/1997 sull’energia elettrica non prevedono la pubblicazione di gare d’appalto per l’aggiudicazione delle suddette concessioni, che viene effettuata in modo discrezionale.
Secondo la Corte di giustizia (giurisprudenza Telaustria), la mancanza di competizione aperta tra candidati potenziali rappresenta di per sè una violazione del trattato, in particolare del principio del libero stabilimento ex articolo 43, a causa dell’assenza di conformità al principio di non discriminazione e ai principi di trasparenza e parità di trattamento. In particolare, secondo la Corte, affinché si possa giustificare un regime di autorizzazione amministrativa preventiva, questo deve comunque essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e conosciuti in anticipo, in modo da regolamentare l’esercizio del potere di valutazione delle autorità nazionali affinché esso non venga esercitato in modo arbitrario.
Inoltre, la durata di 75 anni prevista dalla legge spagnola per il diritto di gestione rafforza considerevolmente la posizione di privilegio degli attuali titolari dei diritti di gestione del capitale idrico.
Altre informazioni recenti sui procedimenti d’infrazione avviati nei confronti degli Stati membri sono disponibili all’indirizzo seguente:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm