La disciplina del settore privato in materia di categorie e qualifiche non è applicabile al lavoro pubblico.

05.07.2005

L’art. 40, comma 2, d.lgs. n. 165/01, nello stabilire che “per le figure professionali che, in posizione di elevate responsabilità, sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi”, non intende autorizzare la contrattazione collettiva a “contemplare una categoria distinta dal personale delle aree e della dirigenza”. Tale norma, rappresentando una disposizione speciale rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, l. n. 190/1985, determina l’inapplicabilità dell’art. 2095 c.c., che “non può in alcun modo condizionare le scelte operate dai contratti collettivi del quadriennio 1998 – 2001” , nel ridisegnare il sistema di classificazione del personale.

Infatti, con la cd privatizzazione del pubblico impiego, si delinea un “regime giuridico speciale con riferimento al sistema delle fonti”, che permette alla contrattazione collettiva di intervenire senza incontrare il limite dell’inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato, mentre le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165/01 rappresentano un “corpus di regole imperative non derogabili dal contratto collettivo”.

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a cura di Daniela Bolognino