Corte costituzionale, 24 giugno 2005, n.244
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art.17 della legge della Regione Molise 8 luglio 2002, n.12 (Riordino e ridefinizione delle comunità montane) promosso in via incidentale.
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.17 della legge della Regione Molise n.12 del 2002 nella parte in cui affida “ai poteri del presidente della Giunta regionale lo scioglimento, la sospensione e il commissariamento del Consiglio della comunità montana”. La disposizione impugnata prevede la possibilità che in caso di mancata approvazione del bilancio dell’ente montano o di mancata approvazione nei termini dello statuto montano, il Presidente della Giunta regionale del Molise, con proprio decreto, sciolga il Consiglio della Comunità montana e provveda alla nomina di un Commissario che eserciti le attribuzioni degli organi comunitari fino alla ricostruzione degli stessi. Ad avviso del giudice a quo i parametri costituzionali oggetto di lesione sarebbero i seguenti:
– Art.117, Cost.: il giudice a quo, muovendo dall’assunto per cui il novellato art.117, Cost. affiderebbe l’ordinamento degli enti locali alla cura della legislazione regionale fatta eccezione per la legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, sostiene che detta riserva di legge statale debba essere estesa, per ragioni di coerenza e sistematicità dell’ordinamento, anche al funzionamento degli organi della Comunità montana, con conseguente illegittimità della previsione di un potere regionale di controllo sostitutivo sugli enti montani;
– Art.97, Cost.: Anche ammesso che la Regione possa legiferare nella materia oggetto del conflitto, il giudice rimettente ritiene che l’affidamento da parte della norma censurata ad un organo monocratico del suddetto potere di scioglimento e di commissariamento degli organi elettivi delle Comunità montane, senza alcuna previsione di un limite temporale di durata della supplenza dell’organo commissariale straordinario e in mancanza, inoltre, di ciascuna “scansione procedimentale” e di “particolari garanzie”, si porrebbe in contrasto con “il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa”, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento;
– Artt. 3 e 5, Cost.: Risulterebbero altresì violati i principi di ragionevolezza e autonomia degli enti locali in quanto la norma censurata affiderebbe “ad un organo monocratico politico della Regione il controllo sugli organi collegiali di un ente territoriale di diritto pubblico, autonomo e a base comunitaria , espressione dell’autonomia dei Comuni montani e del loro potere di associarsi per il perseguimento di fini comuni”;
– Art.123, ultimo comma, Cost.: Ad avviso del giudice a quo “la mancata previsione di una consultazione con gli enti locali che costituiscono, alla base, la struttura associativa delle Comunità montane appare in palese contrasto con il principio della consultazione tra Regione ed enti locali”.
Argomentazioni della Corte:
In ordine alla pretesa violazione dell’art.117, , comma secondo, lettera p), Cost, la Corte osserva che la disposizione richiamata fa espresso riferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, con ciò contenendo una indicazione da ritenersi tassativa. In conseguenza di ciò, prosegue la Corte, la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n.267 del 2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art.117, comma quarto, Cost.
Con riferimento al secondo profilo di censura, la Corte ritiene erronea la prospettazione da cui muove il giudice a quo in relazione all’assenza di un termine di durata della supplenza del commissario straordinario. Questi, rileva la Corte, dovrà infatti esercitare i poteri conferitigli con il decreto di nomina entro il termine stabilito dalla stessa amministrazione regionale ovvero, in sua assenza, entro il termine e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Quanto agli altri profili di illegittimità costituzionale denunciati, il riferimento all’art.97, Cost., deve ritenersi inconferente sia in quanto non è ravvisabile la riserva di legge statale prospettata dal giudice a quo, sia perché non sussiste un legame di implicazione necessaria tra la mancanza di “scansioni procedimentali” e “particolari garanzie”, non meglio precisate, e il rispetto delle regole di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Non pertinenti devono altresì ritenersi ad avviso della Corte le censure di violazione dei principi di ragionevolezza (art.3, Cost.) e di autonomia degli enti locali (art.5, Cost.) non risultando in contrasto con tali parametri costituzionali la previsione di un controllo sostitutivo sugli organi, subordinato alla previsione tassativa di cause che oggettivamente impediscano all’ente di poter svolgere le funzioni allo stesso demandate. Rientra inoltre nella discrezionalità del legislatore regionale l’affidamento di tale potere di controllo ad un organo monocratico anziché collegiale, rilevando esclusivamente la circostanza che debba trattarsi di un organo politico della Regione.
Non fondata, infine, è ad avviso della Corte la doglianza relativa alla mancata previsione della consultazione, ad opera della Regione, dei Comuni facenti parte della Comunità montana, in forza di quanto stabilito all’ultimo comma dell’art.123, Cost., prima dell’adozione del provvedimento di commissariamento. Prevedendo infatti la norma oggetto del contendere casi di scioglimento e di commissariamento degli organi comunitari dai quali esula ogni profilo di discrezionalità, atteso il loro collegamento ad eventi “oggettivamente rilevanti”, è da ritenersi non necessaria la previsione di meccanismi di preventiva consultazione dei Comuni interessati.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.17 della legga della Regione Molise 8 luglio 2002, n.12.
Giurisprudenza richiamata:
– Sul riconoscimento alla Comunità montana della natura di ente locale autonomo, così come risultante dalla evoluzione della legislazione in materia: sentt. n.293 del 1995, n.307 del 1983 e n.212 del 1976.