Spetta alle Regioni individuare i Comuni a prevalente economia turistica ai fini dell’applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali

24.06.2005

Corte costituzionale, 24 giugno 2005 n. 243

Giudizio di legittimità costituzionale promosso in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il TAR del Veneto ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62, che fissano, rispettivamente, i criteri per la individuazione (da parte delle Province) dei Comuni a prevalente economia turistica, richiedendo a tal fine la localizzazione in territorio montano, litoraneo, lacuale o termale, nonché i requisiti per l’individuazione delle città d’arte. In entrambi i casi, le suddette qualificazioni sono funzionali all’applicazione delle deroghe agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali stabiliti dall’art. 12 del d.lgs. n. 114 del 1998.
A detta del giudice rimettente, le disposizioni censurate contrasterebbero sia con la potestà esclusiva statale in materie di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, co. 2, lett. e), sia con gli artt. 97 (lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione) e 3 (per la disparità creata tra i Comuni situati in zone montane, litoranee, lacuale e termali e gli altri Comuni ai fini del riconoscimento della qualifica di enti a prevalente economia turistica).

Argomentazioni della Corte:
Giudicate preliminarmente inammissibili le censure relative all’art. 3 e all’art. 2, limitatamente alla violazione dell’art. 117 Cost., della legge regionale veneta, la Corte dichiara infondata la questione di legittimità del medesimo art. 2 con riferimento alla violazione dell’art. 3 Cost.: la normativa regionale censurata trae infatti origine e fondamento nell’art. 12 del d.lgs. n. 114 del 1998, che attribuisce alle Regioni il compito di individuare i Comuni ad economia prevalentemente turistica e le città d’arte ove gli esercizi commerciali possano esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura, nel caso derogando agli obblighi di legge. Alla luce di tale previsione, rientra nella discrezionalità del legislatore regionale, ovviamente nei limiti della non palese arbitrarietà ed irragionevolezza, la differenziazione tra i Comuni localizzati nella composita realtà territoriale regionale ai fini dell’attribuzione delle suddette qualifiche.
Altrettanto infondata è giudicata anche la censura relativa all’art. 97 Cost., in quanto la Corte ribadisce che la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione non può essere invocata se non per l’arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 3 e 2 (limitatamente alla censura di cui all’art. 117 Cost.) della legge della Regione Veneto n. 62 del 1999 e infondate le questioni di legittimità costituzionali del medesimo art. 2, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Giurisprudenza richiamata:
– Sulla legittimità, ai sensi dell’art. 3 Cost., delle disposizioni che introducono nel sistema fattori di differenziazione, ovviamente nei limiti della non palese arbitrarietà ed irragionevolezza: Corte costituzionale, sent. n. 89 del 1996;
Sulla possibilità di invocare il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. solo in caso di arbitrarietà e manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata: Corte costituzionale, sentt. n. 63 e 306 del 1995 e n. 250 del 1993.

a cura di Elena Griglio