Sul trattamento economico dei dipendenti degli Enti locali

14.06.2005

Corte costituzionale, 14 giugno 2005 n. 189

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sollevato dal Tribunale di Marsala

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Tribunale di Marsala ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, della legge della Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33 e delle successive leggi regionali di modifica, nella misura in cui determinano il trattamento economico dei dipendenti degli Enti locali addetti agli uffici stampa delle amministrazioni di appartenenza, prevedendo, in un primo momento, che a quei lavoratori si applichi il contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti; poi, che agli stessi sia attribuita la qualifica ed il trattamento di capo servizio; infine, che la qualifica ed il trattamento economico che spetti loro sia quella di redattore capo.
Secondo il giudice rimettente, sarebbero violate alcune norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, tra cui, in particolare, quella espressa dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, secondo cui la regolazione mediante contratti individuali e collettivi costituisce il metodo di disciplina dei rapporti di lavoro nel settore pubblico.

Argomentazioni della Corte:
La Corte ribadisce preliminarmente che il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed Enti locali, essendo stato “privatizzato”, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l’uniformità di tale tipo di rapporti. Tra i princípi fissati dalla legge statale in materia, che costituiscono tipici limiti di diritto privato, può trarsi in particolare il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici, che si pone quale limite anche della potestà legislativa esclusiva che lo statuto di autonomia speciale attribuisce alla Regione Sicilia in materia di «regime degli Enti locali».
Le norme censurate si pongono, quindi, in contrasto con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato “privatizzato” deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: dell’art. 58, comma 1, della legge della Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33, nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli Enti locali; dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8, nella parte in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio si applica anche ai componenti degli uffici stampa degli Enti locali; dell’art. 127, comma 2, della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli Enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Giurisprudenza richiamata:
– Sulle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica come limiti alla potestà legislativa della Regione Sicilia: Corte costituzionale, sentt. n. 308 del 2006, n. 4 del 2000 e n. 153 del 1995;
– Sul principio per cui il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed Enti locali è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati: Corte costituzionale, sent. n. 95 del 2007;
– Sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati, che come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale: Corte costituzionale, sentt. nn. 234 e 106 del 2005, n. 282 del 2004;
– Sul principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici: Corte costituzionale, sentt. n. 308 del 2006 n. 314 del 2003.

a cura di Elena Griglio