Corte costituzionale, sentenza 8-16 giugno 2005, n.232
Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), ed all’art. 118, terzo comma, Cost., e dell’art. 50, comma 8, lettera c), rispetto agli articoli 3, 117, commi secondo, lettera l), terzo e sesto della Costituzione, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio).
La Corte ha trattato separamene le due questioni.
La censura dell’art. 40 non è fondata in quanto la tutela dei beni culturali, inclusa nel secondo comma dell’art. 117 Cost. lett. s) tra quelle di competenze legislativa esclusiva dello Stato, è una materia-attività, come la tutela dell’ambiente, per la disciplina della quale è rilevante l’aspetto teleologico. Pertanto, a giudizio della Corte, “nelle materie in cui ha primario rilievo il profilo finalistico della disciplina, la coesistenza di competenze normative rappresenta la generalità dei casi”, ed infatti la Costituzione ha stabilito che nella materia dei beni culturali la legge statale preveda forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni (art. 118, terzo comma).
Per quanto riguarda l’art. 50, la Corte si è pronunciata per l’illegittimità costituzionale, in quanto la disciplina delle distanze tra fabbricati rientra nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. Le eventuali deroghe operate attraverso normative locali devono essere giustificate dal particolare assetto urbanistico e non in funzione degli interessi privati, come nella normativa censurata, la quale risulta perciò illegittima.
In materia di beni culturali Corte costituzionale, sentenza 8-16 giugno 2005, n.232
13.06.2005