Sono manifestamente inammissibili ed infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/01, con riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 76 della Costituzione.

26.05.2005

Con ordinanza del 26 marzo 2004 del Tar Friuli – Venezia Giulia e del 27 gennaio (n. 3 ordinanze) e del 26 marzo 2004 del TAR Calabria – sez. Reggio Calabria sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/01 (per la parte in cui riproduce l’art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/98), in quanto la previsione del 15 settembre 200 quale termine di decadenza per la proposizione delle controversie relative al lavoro pubblico, relative a questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998, di fronte all’A.G.A., rappresenta una violazione per eccesso di delega dell’art. 76 Cost., una violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.; una violazione dell’art. 3 Cost. “in quanto detta una disciplina irragionevolmente differenziata e vessatoria per i pubblici dipendenti i cui diritti sono sorti prima del 30 giugno 1998 rispetto agli altri dipendenti pubblici ovvero rispetto ai dipendenti privati”.

Riuniti i giudizi (per l’identità delle questioni sollevate), la Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibili ed infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/01, con riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 76 della Costituzione.

Il termine del 15 settembre 2000 (per interpretazione dominate anche della corte di cassazione e del Consiglio di Stato), di cui all’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/01, va considerato come “termine di decadenza per l’esercizio del diritto di azione.”

Si rileva l’inammissibilità delle questioni sollevate in quanto “palesemente irrilevanti nei giudizi a quibus per la proposizione di controversie introdotte con ricorsi notificate anteriormente al 15 settembre 2000, (sebbene depositati in data successiva); infatti “la controversia deve ritenersi “proposta” e, conseguentemente impedita ogni decadenza, con la notifica del ricorso, assumendo il deposito del ricorso rilevanza esclusivamente al fine della procedibilità”.

La questione sollevata dal Tar Calabria, con ordinanza n. 625 del 2004, sebbene rilevante, in quanto il ricorso è stato notificato in data successiva al 15 settembre 2000, è stata considerata dalla Corte Costituzionale manifestamente infondata.
Non sussiste infatti la violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’apposizione di detto termine è “ragionevolmente giustificata” dalla necessità di limitare gli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dal trasferimento di giurisdizione dall’A.G.A all’A.G.O. ; non sussiste violazione degli artt. 24 e 113 Cost. in quanto il diritto di difesa non viene compromesso nella previsione di un termine di decadenza di 26 mesi; non sussiste violazione dell’art. 76 Cost., in quanto “la scelta della decadenza dal diritto di agire non solo è conforme al principio direttivo della delega, ma è anche la più rispettosa delle finalità indicate dal Parlamento, in quanto misura idonea a prevenire il temuto sovraccarico di entrambi i giudici investiti del contenzioso del pubblico impiego ed idonea a realizzare un ordinato riparto di tale contenzioso”.

su: www.giurcost.it

a cura di Daniela Bolognino