RIFIUTI DA ATTIVITA’ ESTRATTIVA – PROPOSTA DI NORMATIVA DELLA COMMISSIONE UE
Cronistoria
Data di trasmissione della Proposta di adozione di una direttiva sulla gestione dei rifiuti da attività estrattive al parlamento europeo e al Consiglio (doc. COM 2003/319 def)
Data del Parere del Comitato economico e sociale europeo
Data del Parere del Parlamento europeo in prima lettura
Data di adozione della posizione comune
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2 giugno 2003
11 dicembre 2003
31 marzo 2004
12 aprile 2005
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Con delibera del 27 aprile 2005 la Commissione delle Comunità Europee ha comunicato, in applicazione dell’art. 251, par.2, secondo comma, del trattato CE, la posizione comune, approvata dal Consiglio, in vista di una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio per la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
Secondo quanto riportato dal documento della Commissione, la disciplina proposta risponde alla duplice esigenza di:
ridurre gli effetti sull’ambiente e sulla salute umana delle acque di drenaggio inquinate provenienti da strutture di gestione dei rifiuti (cumuli e bacini di decantazione) che possono avere un impatto a lungo termine, anche successivo alla chiusura dell’impianto e della miniera o cava interessata;
prevenire gli incidenti o limitarne l’impatto con particolare riferimento a problematiche a lungo termine di stabilità degli impianti e dei bacini.
Sin dalle premesse infatti, si comprende che la scelta della Commissione di procedere con l’adozione di una disciplina specifica per la gestione dei rifiuti da attività estrattive, cave e miniere, risponde in primo luogo ad una esigenza di certezza e di sicurezza, promossa ad esito degli incidenti minerari verificatisi in diverse aree della Unione Europea e connesse in particolare con i depositi di residui minerari.
Oltre alle problematiche legate, quindi, alla sicurezza e stabilità degli stoccaggi di sterili e/o di fanghi, altro problema ambientale ritenuto molto diffuso in relazione ai rifiuti da estrazione è la formazione del drenaggio acido-DA.
Si ha DA quando materiali ricchi di solfuri contenuti nella roccia sterile e negli sterili sono esposti all’ossigeno e all’acqua e reagiscono con essi formando acidi solforici. La formazione del DA, se pur naturale, può essere accelerata dalle attività minerarie dal momento che queste portano in superficie e frantumano questi materiali esponendoli all’ossigeno e all’acqua e, quindi, facendoli reagire. L’acido solforico che si forma discioglie metalli come il ferro, il rame l’alluminio e il piombo.
Uno degli aspetti ritenuti più preoccupanti del DA è la sua persistenza nell’ambiente. Inoltre, una volta avviato, il processo di formazione di acidi è estremamente difficile da arrestare.
Per tutte le ragioni esposte la Commissione si prefigge quindi innanzitutto di regolamentare modalità e tempistiche di deposito degli sterili negli accumuli e nei bacini di decantazione al fine di garantirne stabilità e sicurezza, La Commissione ritiene così di onorare l’impegno, assunto all’atto dell’adozione della proposta di modifica della direttiva Severo II, ad assoggettare a pratiche di gestione sicure tutti i siti adibiti al deposito di rifiuti potenzialmente in grado di causare incidenti rilevanti.
Ricadono nel campo di applicazione della proposta di disciplina (quindi, sono considerati rifiuti ai fini della loro gestione secondo la normativa di futura emanazione):
– gli scarti prodotti dal trattamento minerario
– gli sterili (cioè i solidi che rimangono dopo il trattamento di minerali con varie tecniche)
– il topsoil (cioè lo stato più superficiale del terreno) e le terre e rocce da scavo e lo strato di copertura (cioè il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per acedere ad un giacimento o un corpo minerario) che risultino contaminati.
Rimangono invece al momento esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione della disciplina di proposta comunitaria:
– le terre e rocce da scavo non inquinate
– gli inerti non pericolosi
– i residui utilizzati per la ripiena di vuoti di miniera
– i rifiuti derivanti de operazioni di prospezione
– i rifiuti derivanti dall’estrazione della torba
– i rifiuti da estrazione e/o d trattamento delle risorse minerali trasportati fuori dall’are in cui vengono prodotti.
Le esclusioni sono fondate per lo più sulla considerazione che tali materiali non dovrebbero di per sé presentare rischi di inquinamento ambientale, a meno che non siano mescolati a materiale contaminato ovvero vengano inquinati dalle sostanze utilizzate nel corso della lavorazione. Come evidenziato anche dal Comitato economico e sociale europeo nel suo parere alla Commissione, sarebbe quindi corretto escludere dalla definizione di “rifiuto” il terreno rimosso ed il topsoil non contaminato e destinato al successivo riutilizzo nell’ambito della chiusura mineraria e della rivegetazione post chiusura. Rimarrebbe peraltro aperta anche a livello comunitario la discussione sulla definizione di “terreno/topsoil non contaminato” in ambito di aree minerarie che contengono caratteristiche chimiche già per natura anomale.
In alcuni casi, come per l’ipotesi dei rifiuti da estrazione o da prospezione, in verità l’esclusione dalla disciplina di settore viene motivata dall’inclusione di tale categoria nella più ampia normativa, già vigente, sui rifiuti. Mentre, secondo la Commissione i rifiuti delle industrie estrattive hanno peculiarità e caratteristiche tali da rendere inopportuno un loro assoggettamento alla direttiva sulle discariche.
Secondo la proposta comunitaria, il riutilizzo di materiale di miniera per riempire i vuoti, pur sottratto alla disciplina propria dei rifiuti sarebbe poi comunque sottoposto a preliminari dettagliate informazioni all’autorità competente circa: (i) la configurazione dei vuoti, (ii) la quantità e qualità delle acque presenti, (iii) l’ubicazione, quantità ed impatto dei futuri scarichi che provengono dai vuoti di miniera e confluiscano nelle acque sotterranee e di superficie, (iv) i progetti atti a limitare tali scarichi, (v) i piani di monitoraggio del processo di allagamento dei vuoti di miniera.
La costante evoluzione della normativa a tutela dell’ambiente, quindi, sembra condurre ad un ulteriore ampliamento del suo campo di applicazione, estendendosi anche alle attività estrattive, sino ad oggi apparentemente esenti da qualunque “contaminazione” da parte di discipline non di settore (anche per l’espressa esclusione dalla generale disciplina sui rifiuti contenuta nella direttiva 75/442/CEE). La disciplina di nuova emanazione, tuttavia, pur ispirandosi a quanto già in vigore in materia di gestione dei rifiuti e della sicurezza, non potrà non tenere presente le particolarità proprie delle attività considerate e della configurazione chimica e idrogeologica delle aree interessate.
Attualmente la proposta di direttiva è in discussione alla Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori mentre ha già superato, con modifiche, il vaglio del Comitato economico e sociale europeo.