In tema di divieto di deroga del principio del concorso pubblico Corte costituzionale, sentenza 5-10 maggio 2005, n 190

13.05.2005

Corte costituzionale, sentenza 5-10 maggio 2005, n 190

Il Governo ha impugnato in via principale gli artt.1, 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4 (Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
La Corte ha preliminarmente ritenuto irrilevante la difesa della Regione in ordine al fatto che tale materia rientrerebbe nell’ambito della propria potestà normativa, in quanto il ricorrente ha indicato parametri costituzionali diversi da quelli attinenti al riparto delle competenze.
In seguito la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, in quanto esse stabiliscono l’inserimento nei ruoli regionali di personale assunto con contratto a tempo indeterminato da strutture sanitarie private, in contrasto con il principio del pubblico concorso, che, ribadisce ancora una volta la Corte, rappresenta “la forma generale e ordinaria di reclutamento del personale nel pubblico impiego”.

a cura di Rosella Di Cesare