In tema di controllo sugli atti degli enti e di cooperative Corte costituzionale, sentenza 23-26 maggio 2005, n.203

13.05.2005

Corte costituzionale, sentenza 23-26 maggio 2005, n.203

Il Governo ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, degli artt. 3, comma 2 [recte: comma 3], e 11, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002). Secondo il ricorrente, tali norme, prevedendo la permanenza di un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, anche se eventuale, sia su richiesta degli organi collegiali deliberanti sia su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati all’ente, sono contrasto con il principio di equiordinazione tra Comuni e Regioni di cui all’art. 114 Cost. La legge inoltre, inserendo per le cooperative sociali, una nuova figura di soci – denominati soci fruitori – non prevista dalla disciplina codicistica delle cooperative, violerebbe l’art.117, secondo comma, lettera l), in tema di ordinamento civile.
La Corte, dopo aver chiarito il thema decidendum, si è pronunciata per l’inammissibilità delle questioni sollevate, in quanto la ricorrente ha omesso di indicare tra i parametri le norme dello statuto speciale della Regione che indicano tra le materie esclusive regionali la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali e la cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative.

a cura di Rosella Di Cesare