La riforma costituzionale del 2001 ha introdotto, fra le competenze esclusive dello Stato, la determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni”. Tale clausola, come può intuirsi, è volta a temperare le spinte centrifughe derivanti da una lettura “seria” del nuovo meccanismo di riparto delle competenze tra livelli di governo, in un quadro di pari dignità istituzionale.
I contorni della nuova previsione costituzionale, peraltro, sono stati per ora delineati in modo approssimativo e saranno necessari numerosi assestamenti e rifiniture sia da parte della dottrina che della giurisprudenza, in special modo costituzionale.
Fra le molte questioni aperte, una delle più spinose – ancorché poco studiate – riguarda la possibilità di ricomprendere o meno nel concetto di livello essenziale i profili organizzativi della materia interessata dalla regolazione “trasversale”.
Come spesso accade, la questione presenta particolare interesse in riferimento all’organizzazione sanitaria, cui è necessario limitare l’indagine.
Sanità: a chi l’organizzazione?
11.05.2005