Sul quorum per la validità dell’elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

02.05.2005

Corte costituzionale, 2 maggio 2005, n. 173

Questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Friuli Venezia Giulia

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 1, comma 2 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di Enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali), nella misura in cui stabilisce che, ai fini del raggiungimento del quorum del 50% richiesto per la validità dell’elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti qualora sia presentata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, non sono computati gli elettori iscritti nell’anagrafe degli elettori residenti all’estero. A detta della ricorrente, la norma impugnata contrasterebbe sia con l’art. 48 Cost. (principio di eguaglianza del voto sotto il duplice profilo della mancata “salvaguardia” del corpo elettorale e della limitazione dell’effettività del diritto del voto mediante l’astensione) che con le norme statutarie sulla competenza legislativa in materia elettorale.

Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva preliminarmente che la competenza legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia a disciplinare le elezioni degli Enti locali si fonda sulla disposizione dello statuto speciale che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva della Regione l’ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni. Sotto questo profilo, non può essere contestata la competenza della Regione Friuli Venezia Giulia a disciplinare il computo degli elettori ai fini del quorum partecipativo alle elezioni per il rinnovo degli organi comunali.
In merito alla presunta lesione dell’art. 48 Cost., sotto il profilo della mancata “salvaguardia” del corpo elettorale, la Corte afferma che il principio di eguaglianza è diretto ad assicurare la parità del voto nel momento in cui esso viene espresso. Su tale condizione di validità del voto non incide la determinazione del quorum partecipativo di cui alla norma impugnata, che invece attiene ad un momento precedente quello della votazione vera e propria.
Sotto il profilo della limitazione dell’effettività del diritto del voto mediante l’astensione lamentata dal ricorrente, la Corte sottolinea che l’astensione è cosa diversa dalla mancata partecipazione al voto e che quest’ultima, considerata la prescrizione dello stesso art. 48 Cost. per cui l’esercizio del diritto di voto è dovere civico, costituisce una forma di esercizio del diritto di voto significativa solo sul piano socio-politico.
In virtù di queste considerazioni, la Corte afferma che lo speciale regime previsto dalle norme impugnate per gli elettori residenti all’estero, lungi dal costituire lesione dell’art. 48 Cost., persegue piuttosto una logica di favore vero il puntuale rinnovo degli organi degli Enti locali, al fine di evitare che, dato l’alto tasso di emigrazione che caratterizza alcune aree della Regione Friuli, si venga determinare il mancato raggiungimento del quorum richiesto, con conseguente annullamento delle elezioni e successivo commissariamento del Comune.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità sollevata dal ricorrente.

Giurisprudenza richiamata:
– Sul principio di eguaglianza del voto come finalizzato non ad una generica salvaguardia del corpo elettorale, ma ad assicurare la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto è espresso: Corte costituzionale, ordd. n. 260 del 2002 e n. 160 del 1996, sent. n. 107 del 1996.

a cura di Elena Griglio