Può essere chiesto il voto segreto sulle norme che incidono sugli elementi costitutivi del reato e delle pene?

20.04.2005

Nella seduta dell’Assemblea della Camera del 3 marzo 2005, con riferimento all’AC 2436 Armani e altri, “Riforma della vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione”, la Presidenza comunica la richiesta di scrutinio segreto sull’art. 30 e sui relativi emendamenti. La disposizione in esame è volta a modificare gli elementi costitutivi dei reati previsti dagli articoli 2621 (relativo alle false comunicazioni sociali) e 2622 del codice civile (relativo alle false comunicazioni sociali in danno dei soci creditori), intervenendo anche sulle relative sanzioni.
Il Presidente, nell’accogliere tale richiesta, richiama i criteri interpretativi adottati dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 7 marzo 2002, con riferimento all’ammissibilità del voto segreto sulle norme che introducono o modificano nuove fattispecie di reato. In questi casi, le norme sono suscettibili di incidere direttamente sul principio di legalità di cui all’articolo 25 della Costituzione, indipendentemente dalle eventuali conseguenze favorevoli o meno per il reo. Inoltre, lo scrutinio segreto può trovare applicazione con riferimento a norme che modificano gli elementi costitutivi del reato, che attengono cioè agli aspetti soggettivi, oggettivi, alla qualificazione del fatto come reato, all’antigiuridicità e alla colpevolezza.
Pertanto, la Presidenza ritiene che l’articolo in questione e gli emendamenti ad esso correlati rientrino nelle fattispecie sopra descritte, ad eccezione degli emendamenti Giordano 30.205 e 30.203, i quali, incidendo esclusivamente sulle condizioni di procedibilità del reato di cui all’articolo 2622 del codice civile, devono essere votati a scrutinio palese.

a cura di Rosella Di Cesare