Corte costituzionale, 2 – 9 dicembre 2004, n. 372
Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6, 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4 dello statuto della Regione Toscana.
La Corte, dato l’elevato numero di articoli censurati, ha distinto tra le proposizioni che rientrano nei principi e nelle finalità generali da un lato, e le norme specifiche dello statuto, dall’altro.
Per quanto attiene al primo gruppo di norme, la Corte ha ribadito che l’esistenza di proposizioni statutarie di principio serve a legittimare la Regione quale ente esponenziale della collettività regionale; tuttavia tali norme non hanno carattere precettivo e vincolante, non essendo paragonabili alle norme programmatiche che ci sono in Costituzione. Quindi, il giudice costituzionale ha ritenuto ammissibili contenuti che si esprimono attraverso finalità da seguire, ma le norme che riproducono tali principi non hanno idoneità lesiva.
Per queste ragioni, la Corte si è pronunciata per:
· L’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art.3 (voto agli immigrati); 4, comma 1 lett. h) (riconoscimento di altre forme di convivenza), lett. l) e m) (rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale..), lett. n), o), p) (sviluppo economico).
· La non fondatezza della censura relativa all’art.32, comma 2, in tema di approvazione del programma di governo, che risulta compatibile con lo schema elettorale dell’art.122 Cost.
· La non fondatezza della censura riferita all’art.54, commi 1 e 3, in quanto la previsione del diritto di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione risulta conforme ai principi di trasparenza e imparzialità dell’amministrazione se l’interesse personale si concilia con quello pubblico al buon andamento dell’azione amministrativa.
· La non fondatezza della censura rivolta all’art.63, comma 2, che conferisce alla legge regionale la facoltà di disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni degli enti locali qualora si prospettino esigenze unitarie. Per la Corte non è altro che un caso di applicazione del principio di sussidiarietà, quindi un’ipotesi di deroga al principio generale per cui la disciplina dell’organizzazione degli enti locali è riservata alla potestà regolamentare degli stessi.
· La non fondatezza della censura riguardante l’art.64, comma 2 , in tema di autonomia tributaria degli enti locali.
· La non fondatezza della questione di legittimità dell’art.70, comma 1, che assegna alla legge regionale la disciplina delle modalità di partecipazione degli organi di governo e del Consiglio regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari. La Corte considera tale facoltà della legge regionale come la previsione di uno specifico procedimento interno nel quadro generale fornito dall’art.5 della l. 131 del 2003.
· La non fondatezza della censura riferita all’art.75, comma 4 dello statuto, poiché la previsione del quorum della maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali per la partecipazione al referendum abrogativo regionale è coerente con l’impianto costituzionale. Infatti, l’art.75 Cost. non può essere ritenuto vincolante per le Regioni, anche in considerazione del fatto che l’art.123 Cost.affida allo statuto la disciplina delle tipologie di referendum a livello regionale.