Potere sostitutivo e difensore civico Corte costituzionale, 29 aprile 2005, n. 167

13.04.2005

Il Governo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione), per violazione degli articoli 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120 della Costituzione.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata. In diverse pronunce, il giudice delle leggi aveva ammesso una disciplina regionale che attribuisse il potere sostitutivo a organi regionali per sopperire all’inerzia degli enti locali, nel rigoroso rispetto di alcuni principi fondamentali. Tra questi, vi era il principio secondo cui il potere sostitutivo doveva essere affidato ad organi di governo della regione, in considerazione dell’incidenza dell’intervento sull’ordine delle competenze e sull’autonomia costituzionale dell’ente sostituito. La disciplina regionale, affidando tale potere al difensore civico regionale, comunemente non rientrante nella nozione di ‘organo di governo’, non sembra perciò attenersi al principio indicato dalla Corte, e pertanto deve ritenersi viziata.

a cura di Rosella Di Cesare