Il TAR della regione Basilicata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti), nella parte in cui stabilisce che “è fatto divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni”.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata.
La legge regionale pone un divieto generale di accogliere negli impianti di smaltimento e/o stoccaggio dei rifiuti altri rifiuti provenienti da diverse regioni o nazioni. Tale norma è ritenuta legittima con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre non lo è nella parte in cui si applica a tutti gli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale, perché invade “la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in contrasto con i principî fondamentali della legislazione statale contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997; ed inoltre perché viola il vincolo generale imposto alle Regioni dall’art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni (sentenze n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002)”.
In materia di rifiuti di provenienza extraregionale Corte costituzionale, 21-27 aprile 2005, n. 161
13.04.2005