Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la legge 5 dicembre 2003, n. 28 della Regione Calabria (Inquadramento degli ispettori fitosanitari) per violazione dell’art.97, primo e terzo comma della Costituzione. La legge impugnata, infatti, pone un’ingiustificata deroga al principio del pubblico concorso limitando l’accesso alla procedura concorsuale ai soli dipendenti dell’assessorato all’agricoltura della Regione Calabria che già svolgano le mansioni di ispettori fitosanitari o ne abbiano acquisito la qualifica con la partecipazione a corsi di formazione professionale espletati dalla stessa Regione e svolgano talune attività tecnico-ispettive specificamente elencate ovvero siano componenti “essenziali ed indispensabili” di talune commissioni regionali.
La Consulta si è pronunciata per l’illegittimità costituzionale della legge. A giudizio della Corte, il pubblico concorso resta la forma generale di reclutamento per il pubblico impiego; tale regola si considera pienamente rispettata nel momento in cui le selezioni non prevedono forme irragionevoli di restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi. Nel caso in questione invece, il legislatore regionale ha previsto un concorso pubblico solo per alcuni funzionari che già svolgono mansioni all’interno dell’ente. Tale limitazione è ritenuta viziata di irragionevolezza, in quanto i requisiti previsti per la presentazione della domanda al concorso non sono tali da giustificare un’indebita restrizione dei partecipanti.