Ammissibili le richieste di referendum popolare parzialmente abrogative della legge sulla procreazione medicalmente assistita

28.03.2005

Corte costituzionale, 28 gennaio 2005 n. 46

Corte costituzionale, 28 gennaio 2005 n. 47

Corte costituzionale, 28 gennaio 2005 n. 48

Corte costituzionale, 28 gennaio 2005 n. 49

Tipo di giudizio:
Giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare per l’abrogazione di alcune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Disposizioni oggetto di richiesta di referendum popolare:
– Nella sent. n. 46 la Corte giudica l’ammissibilità della richiesta referendaria che investe alcune parti degli artt. 12, 13 e 14 della legge n. 40 del 2004, volta ad ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalità terapeutiche e diagnostiche, fermo restando il divieto di realizzare processi volti alla clonazione di un essere umano vivo o morto.
– Nelle sentt. n. 47 e n. 48 la Corte giudica l’ammissibilità delle richieste referendarie volte ad abrogare gli artt. 1, commi 1 e 2, 4, commi 1 e 2, lett. a), 5, comma 1, 6, comma 3, 13, comma 3, lett. b), 14, commi 2 e 3. Tali richieste mirano: a consentire l’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per motivi diversi dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità e anche senza il rispetto del criterio della gradualità nell’applicazione delle tecniche; a consentire la revoca del consenso da parte dei soggetti che vi accedono anche dopo la fecondazione dell’ovulo; a consentire interventi sugli embrioni aventi finalità diagnostiche e terapeutiche anche diverse da quelle previste dalla legge; a consentire la produzione di un numero di embrioni anche superiore a quello necessario per un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni nell’utero.
– Nella sent. n. 49 la Corte giudica l’ammissibilità della richiesta referendaria relativa agli artt. 4, comma 3 e 12, comma 1 e a tre incisi contenuti negli artt. 9, commi 1 e 3 e 12, comma 8, volta ad eliminare il divieto di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e le corrispondenti sanzioni.

Argomentazioni della Corte:
In relazione a tutte le richieste di referendum popolare sopra indicate, la Corte osserva:
– che tali richieste non riguardano le leggi per le quali l’art. 75, comma 2 Cost. esplicitamente esclude il referendum;
– che le richieste sono rispettose degli ulteriori limiti desunti in via interpretativa dalla Corte nella sent. n. 16 del 1978; in particolare, la Corte esclude che le disposizioni oggetto di richiesta referendaria siano a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario; le richieste, inoltre, sono ritenute non contrastanti con la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, che si limita a prevedere il divieto di clonazione degli essere umani;
– che i quesiti oggetto di giudizio presentano il necessario carattere di omogeneità richiesto dalla costante giurisprudenza della Corte;
– che la normativa di risulta non presenta elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l’abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 40 del 2004 oggetto di giudizio nelle sentenze in esame.

Giurisprudenza richiamata:
– Sull’autonomia del giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi o degli atti con forza di legge: Corte costituzionale, sent. n. 251 del 1975 e n. 16 del 1978;
– Sul rilievo per cui il giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare non include un giudizio sulla conformità o meno a Costituzione della normativa in esame, nonché sulla illegittimità costituzionale dell’eventuale disciplina di risulta derivante dall’effetto abrogativo del referendum: Corte costituzionale: sent. n. 24 del 1981 e n. 26 del 1987;
– Sui limiti ulteriori a quelli indicati dall’art. 75, comma 2 Cost. desunti in via interpretativa dalla Corte per il giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum popolare: Corte costituzionale, sent. n. 16 del 1978

a cura di Elena Griglio