Nel corso della seduta del 24 febbraio 2005, è stato presentato al Senato della Repubblica il ddl S. 3320, recante “Riforma organica della procedura di finanza di progetto”.
Il disegno di legge si propone di riscrivere in forma più organica gli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (cosiddetta «legge Merloni») e, introducendo importanti innovazioni:
a) impone con maggiore chiarezza l’obbligo di pubblicità per tutti i programmi di opere pubbliche, regolando in dettaglio i contenuti dell’avviso, in conformità alle indicazioni della Commissione europea;
b) consente la presentazione di proposte per i lavori costituenti adempimento di obblighi di legge (ad esempio, lo smaltimento di rifiuti), anche ove l’amministrazione abbia omesso di programmarli;
c) introduce nella legislazione italiana il contratto di partenariato pubblico privato (PPP), oggetto specifico di un recente libro verde della Commissione europea; il PPP è, in sostanza, una concessione, dove però il corrispettivo del privato è un canone di disponibilità assicurato dal committente e non il diritto di gestire l’opera ed incassare le tariffe degli utenti. In questa ottica, la norma viene assimilata, quanto alle procedure di affidamento, alla concessione;
d) innova il contenuto della proposta del promotore, regolando il contenuto dell’asseverazione e imponendo, a maggior garanzia di serietà, di ottenere l’impegno di un soggetto idoneo a rilasciare la garanzia di buona esecuzione dell’opera;
e) semplifica e chiarisce i criteri di valutazione delle proposte dei promotori, imponendo ai committenti di provvedere (accogliendo o respingendo la proposta) in un tempo predeterminato, trascorso il quale è dovuto al promotore un indennizzo per le spese inutilmente sostenute;
f) semplifica la procedura concorsuale, eliminando la necessità della terza fase di gara in caso di esercizio della prelazione del promotore, eliminando la possibilità di prelazione in mancanza di avviso al pubblico, ma consentendo allo stesso promotore di ovviare all’inerzia del committente, pubblicando a sue spese l’avviso;
g) estende al promotore il regime di contenzioso previsto dalla legge obiettivo (i contratti stipulati non possono essere annullati). In mancanza di questa norma i contratti sottoposti a contenzioso – e sono molti – diventano di fatto ineseguibili, perché nessun concessionario trova finanziamenti;
h) agevola il pagamento del prezzo di concessione, consentendo la cessione o la delegazione di pagamento di tariffe ed introiti tributari per l’opera realizzata, e consente di avvalersi, per finanziare il contratto, di una congrua quota del valore residuo dell’opera restituita. In tal modo il committente potrà coprire una quota del prezzo dovuto al concessionario con il valore della stessa opera, quando gli sarà restituita al termine della concessione;
i) estende la procedura di finanza di progetto alle concessioni di servizi o alle concessioni miste;
l) infine, recupera la delega legislativa già prevista dalla legge n. 166 del 2002, allo scopo di agevolare il finanziamento delle società di progetto costituite dai concessionari e contraenti generali, introducendo efficaci norme di garanzia a favore degli istituti finanziatori.