In tema di disciplina igienica degli alimenti Corte costituzionale, 24 febbraio – 10 marzo 2005, n. 95

13.03.2005

Corte costituzionale, 24 febbraio – 10 marzo 2005, n. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 19 dicembre 2003, n. 41 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003, in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica) e nei confronti dell’art. 37 della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2004), in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione.
Il ricorrente sostiene che queste disposizioni, eliminando l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti (legge della Regione Veneto n. 41 del 2003) e per il personale delle farmacie (legge della Regione Basilicata n. 1 del 2004), violerebbero un principio fondamentale stabilito dalla legislazione statale a tutela della salute. Al tempo stesso, i legislatori regionali avrebbero anche violato l’esclusiva competenza legislativa statale in tema di “ordine pubblico e sicurezza”, di cui al secondo comma, lettera h), dell’art. 117 della Costituzione, dal momento che l’obbligo posto dall’art. 14 della legge n. 283 del 1962 sarebbe qualificabile come vincolo di ordine pubblico.

La Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle censure sollevate. Innanzitutto il giudice delle leggi precisa che la dizione ‘ordine pubblico’ si riferisce “all’adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico”. In secondo luogo, richiamando la precedente sent.162 del 2004, la Corte ha ricordato che la disciplina igienica degli alimenti è stata modificata da direttive comunitarie recepite dal legislatore nazionale. In tal modo, sono stati individuati sistemi diversificati di tutela dell’igiene degli alimenti, perciò la legislazione regionale può scegliere fra le diverse possibili specifiche modalità per garantire l’igiene degli operatori del settore. Ciò che resta invece vincolante è «l’autentico principio ispiratore della disciplina in esame, ossia il precetto secondo il quale la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri».

a cura di Rosella Di Cesare