Corte costituzionale, 7-18 marzo 2005, n.106
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’intero testo della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La Corte costituzionale, accogliendo l’eccezione preliminare della Provincia autonoma, ha delimitato il ricorso alle censure relative agli artt. 1, 6 e 12 della legge provinciale impugnata. La Consulta si è pronunciata dichiarando:
· Non fondata la questione relativa agli artt.1 e 6. La legge impugnata all’art. 1 prevede che, nell’ambito della competenza della Provincia di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, si possa procedere all’erogazione anticipata al genitore o al diverso soggetto affidatario «delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini ed alle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria». I successivi articoli della legge disciplinano le condizioni ed i presupposti (anche economici) cui viene subordinato il diritto alla prestazione, non configurando una situazione di automatismo tutte le volte che si verifica un inadempimento. L’intervento pubblico previsto dalle disposizioni censurate appare quindi riconducibile alla nozione di “assistenza pubblica”, materia di competenza della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’art. 8, numero 25, dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, e non nella diversa materia “ordinamento civile” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
· L’illegittimità costituzionale dell’art.12 della legge provinciale n.15 del 2005, che prevede la surrogazione legale della Provincia autonoma nel credito di mantenimento a fronte del pagamento delle prestazioni assistenziali disciplinate dalla legge. Poiché si tratta di un istituto del diritto civile destinato a regolare gli effetti del pagamento di una obbligazione da parte di soggetto diverso dall’obbligato, la Corte ritiene che esso rientri nella nozione di “ordinamento civile” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e pertanto risulta inibito il potere normativo regionale e/o provinciale.