Corte costituzionale, 7-18 marzo 2005, n.107
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato in via principale, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, l’art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 4. L’istituzione di un apposito fondo per sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto (comma 215) e l’attribuzione ad un decreto ministeriale del compito di individuare le aree beneficiare e i criteri di assegnazione dei contributi non possono essere considerate materie ‘parafiscali’, date la peculiarità e la selettività dei requisiti richiesti ai potenziali beneficiari delle c.d. misure agevolative. Inoltre, le disposizioni censurate non possono essere ricondotte alla tutela della concorrenza, né alla facoltà, riconosciuta allo Stato dall’art. 119, comma quinto, Cost., di destinare risorse al fine di promuovere lo sviluppo economico.