Revoca dell’aggiudicazione provvisoria – obbligo di motivazioneTAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 dicembre 2004, n. 2348

08.03.2005

TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 dicembre 2004, n. 2348

La sentenza segnalata ribadisce la legittimità, per la stazione appaltante, di procedere, con atto successivo, purché adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d’ufficio dell’aggiudicazione già disposta ovvero, come nel caso di specie, alla non approvazione del relativo verbale (cfr. Cons. Stato, VI Sez. 14 gennaio 2000 n. 244).
L’annullamento giurisdizionale o anche in via di autotutela dell’aggiudicazione e così la determinazione di non approvare il verbale di aggiudicazione, facendo venir meno il vincolo negoziale sorto con l’adozione del provvedimento rimosso ovvero evitando che sorga il detto vincolo, restituiscono in pieno alla potestà di diritto pubblico della stazione appaltante il potere di scelta fra l’avvalersi – per il conseguimento del bene perseguito – della procedura espletata oppure di revocare gli atti che vi hanno dato luogo, con ampia discrezionalità, interagente sui limiti del sindacato di legittimità ed anche sulla individuazione dei soggetti legittimati a richiedere il controllo giurisdizionale. Peraltro, l’alternativa fra l’avvalersi degli atti della procedura o procedere ad una nuova gara, può essere sciolta a favore della seconda soluzione soltanto previa revoca, in via di autotutela, degli atti validi della procedura (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 19 dicembre 2000 n. 6838).
Alla stregua del suddetto principio, il T.A.R. ha ritenuto legittimo l’operato della commissione di gara la quale, avvedutasi di un errore nel conteggio della soglia di anomalia, prima ancora che fosse pronunciata l’aggiudicazione definitiva, aveva annullato in via di autotutela l’aggiudicazione provvisoria ed aveva effettuato un nuovo conteggio delle offerte, pervenendo per tal via a una nuova aggiudicazione a favore di altra impresa.
Nel caso segnalato, il ricorso è stato ritenuto fondato nella parte in cui ha dedotto il difetto di motivazione del provvedimento con il quale la stazione appaltante ha determinato non procedere ad alcuna aggiudicazione e di provvedere alla indizione di nuova gara.
Il Collegio ha inoltre osservato che “In assenza di una regola di carattere generale che, nella materia in esame, imponga scelte vincolate del tipo indicato in altro settore della contrattualistica pubblica dall’abrogato art. 30 D.L. vo n. 406 del 1991 (aggiudicazione al secondo classificato), l’Amministrazione – una volta deliberato di non approvare il verbale di aggiudicazione è comunque tenuta ad operare le proprie scelte attenendosi alle regole di imparzialità e buona amministrazione che hanno trovato – nella legge generale sul procedimento amministrativo – una puntuale specificazione, nel senso dell’economia dei mezzi procedimentali per soddisfare il pubblico interesse, e dell’obbligo, a carico dell’Amministrazione, di non aggravare il procedimento (cfr. Cons. Stato, VI Sez. n. 244 del 14 gennaio 2000)”.
Ciò che, dunque, è suscettibile di sindacato – almeno in linea astratta – è l’esercizio del potere di non procedere ad alcuna aggiudicazione, non in quanto incidente su posizioni consolidate (tali non potendo definirsi quelle dei soggetti in graduatoria, per i quali non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione), bensì perché lesivi dell’affidamento posto dai partecipanti alla conclusione del procedimento, alla stregua delle regole generali stabilite dalla legge n. 241 del 1990.

a cura di Sergio Caracciolo


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