Formazione docenti: il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo in attuazione della legge 53/2003

28.02.2005

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 25 febbraio u.s. in prima lettura, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, in attuazione della legge 53/2003. Questo dovrebbe rappresentare un cambiamento nella formazione iniziale dei docenti delle scuole italiane, in linea con le normative europee che richiedono per la professione di insegnante una formazione specifica di livello universitario.
Il decreto prevede una formazione di pari dignità per i docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola: i percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo si svolgeranno presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, rispettivamente nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello.
L’inizio dei nuovi corsi è previsto dall’anno accademico 2006-2007, per cui i primi abilitati potranno essere assegnati alle scuole dall’anno scolastico 2008-2009.
In sintesi, altri punti qualificanti della nuova normativa:

· i nuovi percorsi sono programmati dalle Università nella loro autonomia in conformità a criteri definiti con decreto del Ministro, assicurando l’approfondimento disciplinare, i contenuti pedagogico-professionali e periodi di tirocinio nelle scuole, oltre ad eventuali stage all’estero. I corsi sono finalizzati all’acquisizione di quell’insieme di competenze che caratterizzano il profilo culturale e professionale del docente;
· i nuovi percorsi formativi sono a numero programmato e sono ripartiti tra le Università di ciascuna Regione in misura pari al numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali della Regione stessa. Ai corsi si accede previa selezione nazionale che si svolge presso le università, dopo aver conseguito la laurea di primo livello o il diploma accademico di primo livello;
· un ruolo essenziale nella formazione dei docenti hanno i Centri di ateneo o di interateneo, che verranno realizzati con compiti di organizzazione del tutorato, svolgimento delle prove d’accesso, coordinamento delle lezioni teoriche con i laboratori e i tirocini, raccordo con le scuole e con le altre istituzioni formative del territorio. Tale raccordo verrà assicurato anche da professori della scuola, comandati presso i Centri con compiti di supervisione e coordinamento dei tirocini. I Centri realizzeranno specifiche intese con le scuole o con reti di scuole, con le associazioni professionali e disciplinari, gli Irre, l’Indire e l’Invalsi per assicurare una migliore integrazione e sinergia tra i contenuti teorici curati dalle Università e la riflessione sulla pratica professionale svolta nelle scuole;
· alla fine del corso, dopo la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello, è previsto un esame di Stato con valore abilitante, che vale anche come prova concorsuale e garantisce quindi a coloro che lo superano la certezza dell’assunzione nelle scuole statali sui posti messi a concorso;
· la programmazione dei posti avviene a cadenza triennale in base a stime previsionali che tengono conto del numero dei posti di insegnamento, del numero degli alunni, anche disabili e del turn-over del personale docente. Il Ministero ripartisce poi anno per anno tra le università funzionanti nelle singole Regioni un numero di posti pari a quelli che si prevede di coprire nelle scuole della Regione maggiorato del 10%;
· i vincitori del concorso sono assegnati, nell’ordine della graduatoria del concorso e tenendo conto delle loro preferenze, alle scuole della Regione, nelle quali svolgono un periodo di applicazione della durata di un anno tramite un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro, con assunzione di responsabilità di insegnamento sotto la supervisione di un tutor e svolgimento di attività formative connesse all’esperienza didattica, coordinate dal Centro di ateneo, sulla base delle indicazioni del tutor;
· al termine dell’anno di applicazione ed in seguito a valutazione positiva espressa dal comitato per la valutazione del servizio, i docenti stipulano con i dirigenti scolastici un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
· il nuovo canale formativo potrà essere utilizzato anche dalle Regioni per assumere gli insegnanti delle loro istituzioni formative sulla base di un’intesa in Conferenza Unificata.

a cura di Rosalba Picerno