Corte Costituzionale, 29 gennaio- 2 febbraio 2005, n.64
La Regione Veneto ha impugnato, fra gli altri, l’art. 23, quinto comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legislazione concorrente della Regione la materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, e l’art. 97 della Costituzione, che stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
La Corte si è pronunciata per:
· La non fondatezza della questione di legittimità costituzionale. La norma impugnata – secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti – è espressione di un principio fondamentale in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” (che è materia affidata alla competenza ripartita di Stato e Regioni), tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno. Pertanto non può essere contestato il potere statale di imporre agli enti territoriali vincoli alle politiche di bilancio, in quanto motivati sia da esigente di coordinamento interno, sia dal rispetto di obblighi comunitari.