Sulla perdurante legittimità del controllo esterno esercitato dalla Corte dei conti sui provvedimenti contabili e finanziari degli enti autonomi

29.01.2005

Corte costituzionale, 29 gennaio 2005 n.64

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalla Regione Veneto avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento
La Regione Veneto ha impugnato l’art.23, comma 5 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002 n. 289), nella misura in cui prevede la trasmissione obbligatoria alla Corte dei Conti (senza margini di discrezionalità a favore della potestà legislativa regionale) dei provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche.
A detta della ricorrente, tale disposizione violerebbe sia la competenza regionale concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di cui all’art. 117, comma 3 Cost., sia i principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

Argomentazioni della Corte
La Corte osserva che nel rinnovato quadro costituzionale non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono indirettamente in limitazioni all’autonomia di spesa degli enti, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali o comunitari. Tra questi vincoli va incluso anche l’obbligo di sottoporre il provvedimento contabile o finanziario al controllo di un organo esterno, quale è la Corte dei conti. Anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma del Titolo V, che ha espunto dal nostro ordinamento i controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli Enti locali, non può, infatti, essere negata la persistente legittimità sia dei cosiddetti controlli interni che del controllo esterno esercitato da un organo terzo quale la Corte dei Conti.

Decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 5 della legge finanziaria 2003, sollevata dalla regione Veneto in riferimento agli articoli 117 e 97 della Costituzione.

Giurisprudenza richiamata
– Sulla legittimità della trasmissione, a fini di controllo, al Ministero dell’economia da parte di regioni, province e comuni, di informazioni relative ad incassi e pagamenti effettuati: Corte costituzionale, sent. n. 36 del 2004;
– Sulla legittimità dell’attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti sugli atti amministrativi degli Enti locali, in quanto fondata sull’art. 97 Cost.: Corte costituzionale, sent. n. 470 del 1997, n. 335 e 29 del 1995

a cura di Elena Griglio