Sul riparto di competenze in materia di rifiuti radioattivi

29.01.2005

Corte costituzionale, 29 gennaio 2005 n. 62

Giudizi di legittimità costituzionale in via principale sollevati dal Governo avverso le Regioni Sardegna, Basilicata e Calabria.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalla regione Basilicata avverso lo Stato.

Norme impugnate e parametri di riferimento

Il Governo ha impugnato la legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8, la legge della Regione Basilicata 21 novembre 2003, n. 31, la legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 26, che, con analoga disciplina, dichiarano il territorio regionale “denuclearizzato” e precluso al transito e alla presenza di materiali nucleari provenienti da altri territori. Secondo il ricorrente, le norme impugnate contrasterebbero con le competenze esclusive statali in materia di ambiente e concorrenza di cui, rispettivamente, all’art. 117, comma 2, lett. s) ed e) Cost., nonché con il limite de rispetto dei vincoli dell’Unione europea di cui all’art. 117, comma 1 Cost.

La Regione Basilicata ha impugnato il decreto legge 14 novembre 2003 n. 318, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368, che prevede che la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari sia effettuata presso il Deposito nazionale, “opera di difesa militare di proprietà dello Stato”, il cui sito sarà individuato entro un anno dal Commissario straordinario previa intesa con la Conferenza unificata (ovvero, in mancanza dell’intesa, con D.P.C.M., adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri). A detta della ricorrente, il decreto impugnato violerebbe l’art. 76 Cost., la competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute, protezione civile e governo del territorio, nonché i principi costituzionali di sussidiarietà, ragionevolezza, leale collaborazione e previa intesa tra Stato e regioni.

Argomentazioni della Corte

Relativamente ai ricorsi sollevati dal Governo, la Corte osserva che gli interventi legislativi oggetto di impugnazione non trovano alcun fondamento in alcuna delle competenze attribuite alle Regioni dalla Costituzione (o dallo Statuto speciale, per la Regione Sardegna). E’ evidente, infatti, la violazione della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. e) Cost. Né, d’altronde, in presenza di una competenza esclusiva statale in materia ambientale, la competenza concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio potrebbe legittimare interventi che rischiano di compromettere lo stesso interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come potrebbe verificarsi in caso di impossibilità di provvedere correttamente allo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Le norme impugnate contrastano, inoltre, con l’art. 120, primo comma Cost. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi non può, infatti, essere risolto sulla base di un criterio di autosufficienza delle singole Regioni, data l’irregolare distribuzione sul territorio delle attività che producono tali rifiuti e dei siti idonei allo smaltimento dei medesimi.

Neanche per la regione Sardegna la legge regionale impugnata potrebbe essere giustificata in virtù della competenza legislativa primaria in materia di edilizia ed urbanistica, che non comprende ogni disciplina di tutela ambientale e che comunque deve porsi nei limiti statutari delle norme fondamentali di riforma economico sociale e degli obblighi internazionali e comunitari.

Relativamente al ricorso sollevato dalla regione Basilicata, la Corte, ritenuta infondata la censura di violazione dell’art. 76 Cost., evidenzia che la competenza esclusiva statale in materia ambientale è tale da offrire piena legittimazione ad un intervento legislativo volto a realizzare un impianto nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. In questo ambito, infatti, lo Stato non deve necessariamente limitarsi a dettare solo norme di principio, ferma restando la possibilità per le Regioni di intervenire a fini di tutela ambientale nel rispetto dei livelli minimi di salvaguardia stabiliti dallo Stato e comunque senza impedire od ostacolare gli interventi statali necessari per la soddisfazione di interventi unitari.

Ovviamente, quando gli interventi statali concernono l’uso del territorio, è necessario apprestare opportune forme di collaborazione con le Regioni interessate. Nel caso di specie, per l’individuazione del sito ove collocare il Deposito nazionale, è sufficiente il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell’intesa (salvo superamento della mancata intesa con DPCM), come indicato dal decreto impugnato. Quando, però, individuato il sito, si passa alla localizzazione e realizzazione dell’impianto, l’interesse territoriale da prendere in considerazione è quello della Regione ove l’opera deve essere ubicata, né a tale fine potrebbe bastare il semplice coinvolgimento della Conferenza unificata. Il decreto legge è carente su questo profilo, limitandosi a prevedere che alla validazione del sito provveda il Consiglio dei ministri, sentiti i soli pareri di enti nazionali.

Decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle leggi regionali n. 8/03 della Sardegna, n. 31/03 della Basilicata e n. 26/03 della Calabria.

La Corte dichiara altresì l’illegittimità degli articoli 1, comma 4 bis e 2, comma 1, lett. f) del decreto legge n. 314 del 2003, nella misura in cui non prevedono una forma di partecipazione della regione interessata rispettivamente alla validazione del sito e alla procedura di approvazione dei progetti di Deposito nazionale.

Giurisprudenza richiamata:

– Sulle maggiori competenze invocabili anche dalle Regioni speciali in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001: Corte costituzionale, sent. n. 536 del 2002;

– Sulla possibilità per le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, di perseguire finalità di tutela ambientale: Corte costituzionale, sent. n. 407 del 2002, n.307 e 312 del 2003 e n. 259 del 2004;

– Sull’impossibilità di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi sulla base di un criterio di autosufficienza delle singole Regioni: Corte costituzionale, sent.n. 281 del 2000, n. 335 del 2001, n. 505 del 2002

– Sull’esigenza di coinvolgere le Regioni, attraverso adeguate forme di collaborazione, nell’attuazione degli interventi individuati come necessari dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, che concernono l’uso del territorio: Corte costituzionale, sent. n. 303 del 2003;

– Sull’esigenza della partecipazione della Regione ai fini della localizzazione e della realizzazione dell’opera pubblica di interesse nazionale: Corte costituzionale, sent. n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 4 del 2004

a cura di Elena Griglio