Un intervento della Corte in materia di formazione professionale

28.01.2005

Corte costituzionale, 28 gennaio 2005 n. 51
Tipo di giudizio:
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalla Regione Emilia-Romagna avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato gli artt. 47 e 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), disciplinanti rispettivamente il «Finanziamento di interventi per la formazione professionale» ed i «Fondi interprofessionali per la formazione continua», per violazione dell’art. 117 Cost. e, in particolare, della competenza regionale residuale in materia di formazione professionale.

Argomentazioni della Corte:
In relazione all’art. 47, comma 1 della legge n. 289 del 2002, che stanzia nuovi contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale a favore degli enti privati che tuttora svolgono attività di formazione professionale, la Corte osserva che la norma impugnata viola la competenza legislativa residuale regionale, e la relativa potestà amministrativa e finanziaria, in materia di formazione professionale, nonché, in linea subordinata, il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, non è infatti più ammissibile lo stanziamento di fondi vincolati, anche se destinati a soggetti privati ed indipendentemente dalle finalità che con i medesimi si intende perseguire, inerenti ad una materia di competenza regionale residuale o concorrente.
In relazione all’art. 47, comma 2, che stanzia nuovi finanziamenti per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, la Corte ribadisce che la disciplina dell’apprendistato si colloca all’incrocio di una pluralità di competenze esclusive dello Stato (ordinamento civile), residuali delle Regioni (formazione professionale), concorrenti (tutela del lavoro, istruzione), sicché non può escludersi la competenza dello Stato a disciplinare l’apprendistato per i profili inerenti alle materie di sua competenza. Ovviamente, l’intervento statale deve prevedere strumenti idonei a garantire una leale collaborazione con le Regioni, garantendo, in particolare, il coinvolgimento delle Regioni nella ripartizione fra di esse dei fondi da erogare annualmente, che nel caso di specie si è realizzato.
In relazione all’art. 48, sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, la Corte osserva che la disciplina dell’istituzione dei fondi, in relazione alla loro natura ed alle relative forme di costituzione, coinvolge la materia dell’«ordinamento civile», spettante alla competenza esclusiva dello Stato, mentre le modalità di contribuzione ai suddetti fondi vengono ad incidere anche sulla materia della «previdenza sociale», devoluta anch’essa alla medesima competenza esclusiva. Conseguentemente, la riserva alla competenza legislativa regionale residuale della «formazione professionale» non può precludere allo Stato la competenza di riconoscere a soggetti privati la facoltà di istituire, in tale materia, fondi operanti sull’intero territorio nazionale, di specificare la loro natura giuridica, di affidare ad autorità amministrative statali poteri di vigilanza su di essi, anche in considerazione della natura previdenziale dei contributi che vi affluiscono; un tale intervento legislativo dello Stato, tuttavia, deve rispettare la sfera di competenza legislativa spettante alle Regioni in via residuale. Nella specie, viceversa, la normativa impugnata è strutturata come se dovesse disciplinare una materia integralmente devoluta alla competenza esclusiva dello Stato, senza rispettare la competenza legislativa delle Regioni a disciplinare il concreto svolgimento sul loro territorio delle attività di formazione professionale, e in particolare a prevedere strumenti idonei a garantire al riguardo una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

Decisione della Corte:
La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 47, comma 1 della legge n. 289 del 2002, mentre la censura riferita all’art. 47, comma 2 viene giudicata infondata. In relazione all’art. 48, la Corte dichiara la norma impugnata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

Giurisprudenza richiamata:
– Sulla formazione professionale come materia di potestà residuale regionale: Corte costituzionale, sent. n. 13 del 2004;
– Sui limiti in tema di finanziamento di funzioni spettanti al sistema delle autonomie derivanti dall’attuazione, in via transitoria, dell’art. 119 Cost.: Corte costituzionale, sentt. n. 37, 320 e 423 del 2004;
– Sul divieto, per lo Stato, di istituire fondi a destinazione vincolata in materie di competenza concorrente o residuale regionale: Corte costituzionale, sent. n. 370 del 2003 e 16 del 2004;
– Sul divieto, in una materia di competenza legislativa regionale, di prevedere interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati: Corte costituzionale, sentt. n. 320, 423 e 424 del 2004;
– Sull’inquadramento della disciplina dell’apprendistato nell’attuale riparto di competenze legislative: Corte costituzionale, sent. n. 50 del 2004.

a cura di Elena Griglio