La Corte costituzionale ha giudicato infondate tutte le questioni di illegittimita’ sollevate dal Governo nell’agosto 2003, all’indomani dell’approvazione della legge n. 12 della Regione Emilia Romagna sulla scuola, intitolata ’’Norme per l’uguaglianza delle opportunita’ d’accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro’’. Erano sei gli articoli contestati: gli assegni di studio per il personale della scuola (7), l´alternanza scuola lavoro (9), la generalizzazione della scuola dell´infanzia (17), l´integrazione tra istruzione e formazione (26), l´educazione degli adulti (41), i criteri per la definizione dell´organizzazione scolastica (44).
La Consulta ha dato il via libera agli assegni di studio – alle condizioni e con le modalità definite dalla Giunta Regionale, nell’ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale – da destinare al personale della scuola che si avvale di un periodo di aspettativa. Ciò non contrasta con le disposizioni statali che, secondo la Corte, concedono al personale scolastico, ogni dieci anni di servizio, la possibilità di chiedere un periodo annuale di aspettativa non retribuita, senza dover allegare alcun particolare motivo.
La sentenza è la n. 34/2005 in www.cortecostituzionale.it