In tema di rifiuti radioattivi Corte costituzionale, 29 gennaio – 2 febbraio 2005, n.62

13.01.2005

Corte costituzionale, 29 gennaio – 2 febbraio 2005, n.62

Il Governo ha impugnato tre leggi regionali, rispettivamente delle Regioni Sardegna, Basilicata e Calabria aventi in comune fra loro l’oggetto, consistente essenzialmente nella dichiarazione del territorio regionale come territorio “denuclearizzato” e precluso al transito e alla presenza di materiali nucleari provenienti da altri territori. A sua volta la Regione Basilicata impugna il decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi), e la relativa legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368, il cui oggetto riguarda principalmente la previsione di un Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e le competenze e le procedure per la sua realizzazione.
La Corte ha dichiarato:
· Fondata la questione riferita alla legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8. Essa consta di 4 articoli, ma dall’incostituzionalità del primo discenderebbe come conseguenza quella degli altri tre in quanto attuativi dell’art.1. Sia che si invochi la materia ‘edilizia e urbanistica’, sia che si invochino la salute pubblica, la protezione civile, il governo del territorio e la materia ambientale, non si ravvisa la base giuridica tale da legittimare interventi regionali preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi. La Corte precisa inoltre che alle Regioni, sia ad autonomia ordinaria sia ad autonomia speciale, è sempre interdetto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare “in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni” (art. 120, primo comma, Cost).
· Fondata la censura mossa alla legge regionale della Basilicata 21 novembre 2003, n.31. Poiché la legge impugnata tende a disciplinare in modo preclusivo di ogni altro intervento la presenza e lo stesso transito, nel territorio regionale, di sostanze radioattive, fra cui i rifiuti radioattivi, è palese la invasione della competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema dall’art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, nonché la violazione del vincolo generale imposto alle Regioni dall’art. 120, primo comma, Cost. (pur non espressamente invocato dal ricorrente), che vieta ogni misura atta a ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni.
· Fondata la questione di illegittimità costituzionale della legge regionale della Calabria 5 dicembre 2003, n. 26, per le stesse motivazioni addotte in precedenza.
· L’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di “validazione” del sito.
· l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera f, del predetto decreto legge n. 314 del 2003 nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di approvazione dei progetti.

· La non fondatezza della questione riferita al d.l. n. 314 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 77 e 117 della Costituzione, nonché ai principi costituzionali di sussidiarietà, di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalla Regione Basilicata. La competenza statale in tema di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., è tale infatti, da offrire piena legittimazione ad un intervento legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

a cura di Rosella Di Cesare