Servizio idrico integrato: precisazioni del Ministero dell’Ambiente in ordine all’affidamento della gestione a società miste

12.01.2005

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO – CIRCOLARE 6 DICEMBRE 2004, Affidamento del servizio idrico integrato a società a capitale misto pubblico-privato (in G.U. n. 291 del 13 dicembre 2004).
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato una circolare in tema di servizio idrico integrato al fine di precisare l’orientamento cui dovrebbero conformarsi le Autorità d’Ambito per l’affidamento della relativa gestione. Più in particolare, il Ministero dell’Ambiente – ribadendo la posizione precedentemente espressa nella circ. 11559 del 17 ottobre 2001 – ritiene che la scelta di affidamento diretto del servizio ad una società a capitale misto pubblico-privato comporti “fin dal momento della sua costituzione la necessaria presenza di un partner privato all’interno della compagine societaria” e fornisce alcune esplicazioni in ordine a tre delle questioni centrali in tema di scelta del socio privato: a) le modalità attraverso cui addivenire alla individuazione del partner privato; b) la fase del procedimento di costituzione nella quale deve avvenire la selezione; c) il quantum di capitale sociale da attribuire.
In relazione alle prime due questioni, viene specificata la necessità di ricorrere ad una gara ad evidenza pubblica per la selezione del partner privato da espletarsi in una fase antecedente o, comunque, contestuale all’affidamento stesso. Inoltre, ai fini dell’individuazione dei criteri di ammissione alla gara e di valutazione delle offerte, gli enti locali dovranno fare riferimento al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 22 novembre 2001 (e successive modifiche e integrazioni) che disciplina la procedura di individuazione del concessionario del servizio idrico di cui all’art. 20 della Legge n.36/1994.
Altra importante precisazione effettuata dal Ministero è quella che attiene alla natura del socio privato da selezionare; quest’ultimo, infatti, dovrà “avere determinati requisiti di capacità tecnico gestionale oltreché finanziaria”.

Infine, in ordine alla definizione del quantum di partecipazione del socio privato al capitale della società, il Ministero, pur affermando che tale scelta sia “a totale discrezione” degli enti locali, sottolinea come una “partecipazione minimale andrebbe ad eludere il dettato normativo….e sarebbe in palese contrasto con la ratio legis”.

a cura di Luigi Alla


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