L’Abruzzo regolamenta le incompatibilità dei consiglieri regionali

10.01.2005

La Regione Abruzzo ha approvato la legge regionale 17 maggio 2004, n. 18 concernente “Deroghe all’art. 4 della Legge 23.4.1981, n. 154 recante: Norme in materia di eleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale”. In un provvedimento di un solo articolo si stabilisce che in fase di prima attuazione dell’art. 122 della Costituzione, le incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, non si applicano ai Consiglieri regionali nel caso in cui le stesse sopravvengono nel corso dell’anno precedente la scadenza naturale del mandato e riguardano comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

a cura di Luca Castelli