Con la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22, la Regione Piemonte detta la “Disciplina del referendum popolare ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione”. La legge regolamenta in particolare le ipotesi di richiesta di referendum presentata da un cinquantesimo degli elettori della regione e da un quinto dei consiglieri; le fasi relative alla convocazione degli elettori, al procedimento elettorale, alla proclamazione dei risultati; la questione di legittimità costituzionale.
Anche il Piemonte disciplina il referendum sulle leggi statutarie
10.01.2005