Ai fini dell’esclusione dalle gare d’appalto ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 554/99, i Compartimenti ANAS devono considerarsi come “autonome” stazioni appaltanti.

05.01.2005

Con la sentenza in commento, il Tar Lazio ha stabilito che, ai fini dell’esclusione dalle gare delle imprese che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dall’ANAS, il termine di “stazione appaltante”, contenuto nell’art. 75, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 554/99, non può essere legittimamente riferito all’ANAS in quanto tale, bensì ai suoi singoli Compartimenti, i quali, a tal fine, devono essere considerati come “autonome” stazioni appaltanti. Inoltre, il Collegio romano ha ritenuto che il provvedimento di esclusione di un’impresa da una gara presuppone un’attività istruttoria ed un onere motivazionale particolarmente pregnanti, non essendo sufficiente, a tal fine, il semplice richiamo ad un precedente atto di risoluzione contrattuale.

di Sergio Caracciolo


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