Consiglio di Stato, 18 dicembre 2003, n. 8336.
Affinchè sia possibile retribuibile le mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico occorrono in primo luogo un’espressa previsione normativa supportata da altri tre presupposti e cioè un preventivo provvedimento di incarico, “salvo gli obblighi sostitutivi posti dall’art. 7 D.P.R. 27.3.1969 n. 128 limitatamente al personale medico con qualifica di aiuto per la sostituzione del primario la disponibilità del relativo posto in organico”, la disponibilità in organico e l’incarico deve avere ad oggetto le mansioni della qualifica immediatamente superiore (ex art. 52 del d.lgs. n. 165/01).
Nel caso in esame non sono stati rinvenuti tali presupposti perchè la previsione delle leggi regionali della Lombardia n. 64/1981 e n. 34/88 dell’istituzione del posto di veterinario dirigente doveva essere accompagnata da appositi provvedimenti che istituissero tale posizione anche nell’organico dell’USL.